| (Obblighi per le società appaltatrici).
1. E' fatto obbligo a tutte le concessionarie e alle
società private, pubbliche e a capitale misto, che
intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche
amministrazioni, di trasmettere trimestralmente alle suddette
amministrazioni l'indicazione del numero complessivo di
persone alle proprie dipendenze e l'elenco nominativo dei
lavoratori loro dipendenti appartenenti alle categorie
soggette a collocamento obbligatorio, di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, distinto per
le singole categorie di riservatari di cui all'articolo 9
della citata legge n. 482 del 1968.
2. Per la partecipazione a qualsiasi gara di appalto o
licitazione privata indetta da una pubblica amministrazione le
società sono tenute a produrre all'amministrazione interessata
una dichiarazione del legale rappresentante della società
stessa, con firma autenticata, attestante, sotto la propria
responsabilità, di essere in regola con gli obblighi previsti
dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni.
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