| (Controlli e sanzioni).
1. La pubblica amministrazione appaltante controlla il
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482, da parte delle società appaltatrici, attraverso
propri funzionari ed in collaborazione con gli uffici
dell'ispettorato provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
2. L'accertata inadempienza del rispetto delle norme sul
collocamento obbligatorio, previa diffida della pubblica
amministrazione appaltante rimasta senza esito, determina la
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risoluzione di diritto del contratto o del rapporto
convenzionale intercorso, con l'obbligo di continuare
l'esecuzione dell'opera o del servizio fino a che
l'amministrazione pubblica non abbia provveduto alla
necessaria sostituzione.
3. La società appaltatrice o concessionaria è inoltre
tenuta al pagamento di una penale pari a lire duecentomila
giornaliere a far data dalla diffida di cui al comma 2 per
ogni mancata assunzione di persone appartenenti alle categorie
soggette a collocamento obbligatorio.
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