| (Requisiti del soggetto assistito).
1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto
assistito deve essere affetto da minorazione fisica o psichica
tale da determinare lo stato di invalidità totale e di non
autosufficienza riconosciuto dalla unità sanitaria locale
competente in base agli accertamenti effettuati dalle
commissioni mediche ai sensi dell'articolo 1 della legge 15
ottobre 1990, n. 295, o dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai
sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Il soggetto di cui al comma 1 non deve essere
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
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