| Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito del dibattito
relativo ad una necessaria ed improrogabile riforma della
legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio,
desideriamo integrare il contributo rappresentato dalla
proposta di legge n. 91 "Nuove norme per il diritto al lavoro
dei disabili", con una proposta di legge riguardante le
persone handicappate in situazione di gravità.
La presente proposta di legge intende, quindi, ampliare la
gamma di strumenti a tutela dei soggetti disabili nel loro
insieme, tenendo conto delle esigenze diversificate che
emergono da uno studio accurato delle molteplici
caratteristiche che li contraddistinguono.
Quando parliamo, infatti, di revisione della legge n. 482
del 1968, sappiamo di poter incidere sulla qualità della vita
di tutti quei soggetti che possono contribuire fattivamente
alla produttività del nostro Paese, e sono tanti, la gran
parte. Esiste, però, una percentuale che poco o nulla può
avvantaggiarsi della legge n. 482 del 1968 e di sue
auspicabili modifiche. Si tratta, cioè, di quei soggetti gravi
o gravissimi che rappresentano per i propri congiunti una
profonda incertezza sia nel presente che nel futuro. Il loro
benessere, il loro processo d'integrazione sociale accusa i
primi segni di difficoltà già nella scuola dell'obbligo, per
poi aprire un divario che, con il passare degli anni, si
trasforma sempre di più in un baratro, come nel caso di un
adulto non autosufficiente.
Le potenzialità residue di questi soggetti non permettono
di inserirli nelle liste per il collocamento obbligatorio che,
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nell'ottica della nostra riforma, dovrebbe chiamarsi
definitivamente "collocamento mirato", poiché essi sono
affetti da deficit tali sul piano fisico o psichico che
non appare ipotizzabile, per la logica d'impresa e per le loro
stesse esigenze, un assorbimento lavorativo soddisfacente e
positivo.
Ci teniamo, comunque, a sottolineare che le frontiere di
ciò che noi reputiamo "normale" e "possibile" vengono spesso
stravolte: a supporto di ciò si sottolinea l'esempio del
giovane fisico siciliano colpito da tetraplegia, che
rappresenta uno dei nostri attuali maggiori ricercatori nel
campo delle problematiche attinenti l'"energia pulita", che ha
trovato sue modalità di studio e di lavoro mediante
l'approccio informatico.
Esiste una parte di soggetti disabili che godono come
ciascuno di noi della titolarità dei diritti costituzionali,
ma che sembrano non potersene avvalere. A riguardo si cita
l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
della persona handicappata": "La Repubblica garantisce il
pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuovere la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società"; l'articolo 3, comma 3, della stessa legge, recita:
"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo o globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni di gravità determinano priorità nei programmi e
negli interventi dei servizi pubblici (...)".
L'articolo 8 (Inserimento ed integrazione sociale), al
comma 1, lettera l), recita: "L'inserimento e
l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante (...) l'istituzione o adattamento di
centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza
educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una
vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente
handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le
cui verificate potenzialità residue non consentano idonee
forme di integrazione lavorativa (...)".
Chiaramente, la legge n. 104 del 1992 è una legge quadro,
perciò di indirizzo, tanto che, infatti, l'articolo 10
(Interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravità), nei suoi commi 1, 2, 3 e 4, recita più
volte un infinito che mal si coniuga con i bisogni pressanti
dei portatori di deficit. Così dispone, ad esempio, il
comma 1: "I comuni, anche consorziati tra loro o con le
province, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia dei
servizi sociali possono realizzare con le proprie ordinarie
risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto
all'integrazione sociale e scolastica secondo le modalità
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità
degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con
handicap in situazione di gravità".
Nel concreto, però, non sempre gli enti locali sono in
grado di predisporre stanziamenti per una valida offerta di
centri diurni socio-riabilitativi ed educativi, ove i soggetti
"gravi" vivano momenti di integrazione, di attività
occupazionale qualificante ed abilitante sia sul piano fisico
che su quello psicologico.
Quando, infatti, si parla di possibilità e non di
certezze, quando cioè i progetti devono fare i conti con le
risorse di bilancio, anche i diritti di principio si vedono
schiacciati dai conti pubblici. Proprio per impedire questa
incostituzionale prevaricazione abbiamo reputato opportuna la
stesura di una proposta di legge che istituisse il diritto ad
un piano di attività occupazionale individualizzato che,
nell'ambito degli strumenti già introdotti con la citata
proposta di legge n. 91 determini il diritto all'accesso ad un
centro diurno di tipo socio-occupazionale o ad un laboratorio,
assistito da personale specializzato, che faccia sentire
"vive" ed "utili" a se stesse ed alla società tutte quelle
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persone affette da handicap psichico o fisico in
situazione di gravità tale da non consentire un'attività
redditizia entro certi standard produttivi richiesti.
La presente proposta di legge equipara, quindi, la dignità
dei cittadini italiani ed è un atto dovuto del nostro
Parlamento, poiché allinea in modo uniforme i comuni, anche
consorziati tra loro e con le province, le comunità montane e
le unità sanitarie locali, rispetto al dovere di prov- vedere
all'istituzione e al mantenimento dei centri diurni a favore
dei portatori di grave deficit, in relazione alle
peculiari necessità espresse dal territorio e rendendo
effettivi quei diritti sanciti dalla legge n. 104 del 1992,
una legge fra le più avanzate, che tante volte i disabili, le
loro famiglie e gli operatori del sociale hanno visto
disattendere.
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