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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1294
DDL0089-0002
Progetto di legge Camera n. 89 - testo presentato - (DDL13-89)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C89. TESTIPDL
...C89.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC89 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito del dibattito
  relativo ad una necessaria ed improrogabile riforma della
  legge n.  482 del 1968 sul collocamento obbligatorio,
  desideriamo integrare il contributo rappresentato dalla
  proposta di legge n. 91 "Nuove norme per il diritto al lavoro
  dei disabili", con una proposta di legge riguardante le
  persone handicappate in situazione di gravità.
     La presente proposta di legge intende, quindi, ampliare la
  gamma di strumenti a tutela dei soggetti disabili nel loro
  insieme, tenendo conto delle esigenze diversificate che
  emergono da uno studio accurato delle molteplici
  caratteristiche che li contraddistinguono.
     Quando parliamo, infatti, di revisione della legge n. 482
  del 1968, sappiamo di poter incidere sulla qualità della vita
  di tutti quei soggetti che possono contribuire fattivamente
  alla produttività del nostro Paese, e sono tanti, la gran
  parte.  Esiste, però, una percentuale che poco o nulla può
  avvantaggiarsi della legge n.  482 del 1968 e di sue
  auspicabili modifiche.  Si tratta, cioè, di quei soggetti gravi
  o gravissimi che rappresentano per i propri congiunti una
  profonda incertezza sia nel presente che nel futuro.  Il loro
  benessere, il loro processo d'integrazione sociale accusa i
  primi segni di difficoltà già nella scuola dell'obbligo, per
  poi aprire un divario che, con il passare degli anni, si
  trasforma sempre di più in un baratro, come nel caso di un
  adulto non autosufficiente.
     Le potenzialità residue di questi soggetti non permettono
  di inserirli nelle liste per il collocamento obbligatorio che,
 
                               Pag. 2
 
  nell'ottica della nostra riforma, dovrebbe chiamarsi
  definitivamente "collocamento mirato", poiché essi sono
  affetti da  deficit  tali sul piano fisico o psichico che
  non appare ipotizzabile, per la logica d'impresa e per le loro
  stesse esigenze, un assorbimento lavorativo soddisfacente e
  positivo.
     Ci teniamo, comunque, a sottolineare che le frontiere di
  ciò che noi reputiamo "normale" e "possibile" vengono spesso
  stravolte: a supporto di ciò si sottolinea l'esempio del
  giovane fisico siciliano colpito da tetraplegia, che
  rappresenta uno dei nostri attuali maggiori ricercatori nel
  campo delle problematiche attinenti l'"energia pulita", che ha
  trovato sue modalità di studio e di lavoro mediante
  l'approccio informatico.
     Esiste una parte di soggetti disabili che godono come
  ciascuno di noi della titolarità dei diritti costituzionali,
  ma che sembrano non potersene avvalere.  A riguardo si cita
  l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.  104, "Legge
  quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
  della persona handicappata": "La Repubblica garantisce il
  pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
  autonomia della persona handicappata e ne promuovere la piena
  integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
  società"; l'articolo 3, comma 3, della stessa legge, recita:
  "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
  l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
  necessario un intervento assistenziale permanente,
  continuativo o globale nella sfera individuale o in quella di
  relazione, la situazione assume connotazione di gravità.  Le
  situazioni di gravità determinano priorità nei programmi e
  negli interventi dei servizi pubblici (...)".
     L'articolo 8 (Inserimento ed integrazione sociale), al
  comma 1, lettera  l),  recita: "L'inserimento e
  l'integrazione sociale della persona handicappata si
  realizzano mediante (...) l'istituzione o adattamento di
  centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza
  educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una
  vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente
  handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le
  cui verificate potenzialità residue non consentano idonee
  forme di integrazione lavorativa (...)".
     Chiaramente, la legge n. 104 del 1992 è una legge quadro,
  perciò di indirizzo, tanto che, infatti, l'articolo 10
  (Interventi a favore di persone con  handicap  in
  situazione di gravità), nei suoi commi 1, 2, 3 e 4, recita più
  volte un infinito che mal si coniuga con i bisogni pressanti
  dei portatori di  deficit.  Così dispone, ad esempio, il
  comma 1: "I comuni, anche consorziati tra loro o con le
  province, le loro unioni, le comunità montane e le unità
  sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia dei
  servizi sociali possono realizzare con le proprie ordinarie
  risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto
  all'integrazione sociale e scolastica secondo le modalità
  stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità
  degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n.  184,
  comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con
  handicap  in situazione di gravità".
     Nel concreto, però, non sempre gli enti locali sono in
  grado di predisporre stanziamenti per una valida offerta di
  centri diurni socio-riabilitativi ed educativi, ove i soggetti
  "gravi" vivano momenti di integrazione, di attività
  occupazionale qualificante ed abilitante sia sul piano fisico
  che su quello psicologico.
     Quando, infatti, si parla di possibilità e non di
  certezze, quando cioè i progetti devono fare i conti con le
  risorse di bilancio, anche i diritti di principio si vedono
  schiacciati dai conti pubblici.  Proprio per impedire questa
  incostituzionale prevaricazione abbiamo reputato opportuna la
  stesura di una proposta di legge che istituisse il diritto ad
  un piano di attività occupazionale individualizzato che,
  nell'ambito degli strumenti già introdotti con la citata
  proposta di legge n. 91 determini il diritto all'accesso ad un
  centro diurno di tipo socio-occupazionale o ad un laboratorio,
  assistito da personale specializzato, che faccia sentire
  "vive" ed "utili" a se stesse ed alla società tutte quelle
 
                               Pag. 3
 
  persone affette da  handicap  psichico o fisico in
  situazione di gravità tale da non consentire un'attività
  redditizia entro certi  standard  produttivi richiesti.
     La presente proposta di legge equipara, quindi, la dignità
  dei cittadini italiani ed è un atto dovuto del nostro
  Parlamento, poiché allinea in modo uniforme i comuni, anche
  consorziati tra loro e con le province, le comunità montane e
  le unità sanitarie locali, rispetto al dovere di prov- vedere
  all'istituzione e al mantenimento dei centri diurni a favore
  dei portatori di grave  deficit,  in relazione alle
  peculiari necessità espresse dal territorio e rendendo
  effettivi quei diritti sanciti dalla legge n.  104 del 1992,
  una legge fra le più avanzate, che tante volte i disabili, le
  loro famiglie e gli operatori del sociale hanno visto
  disattendere.
 
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