| (Finalità).
1. Finalità della presente legge è il riconoscimento del
diritto all'inserimento in attività socio-educative ed
occupazionali per i disabili in situazione di gravità,
riconosciuti dalle unità sanitarie locali in base agli
accertamenti effettuati dalle commissioni mediche ai sensi
dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e a
quelli effettuati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo
unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124.
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