| (Obiettivi).
1. La presente legge disciplina il diritto all'inserimento
dei soggetti disabili di cui all'articolo 2, in centri
socio-riabilitativi ed educativi diurni che perseguano lo
scopo di rendere possibile la vita di relazione a persone
temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
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