| (Monitoraggio delle esigenze territoriali).
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni e la unità
sanitarie locali inviano alla provincia territorialmente
competente una relazione recante:
a) l'indicazione del numero dei centri di cui
all'articolo 3, presenti nel territorio di competenza;
b) le caratteristiche di ciascun centro e la
programmazione degli interventi adottati per l'anno in
corso;
c) il numero dei posti occupati e dei posti
disponibili per ogni centro;
d) l'indicazione nominativa del personale addetto,
distinto per qualifica e per livello;
e) il numero delle domande pervenute nell'anno
precedente con relativa definizione delle assegnazioni.
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