| (Commissione di esperti).
1. Presso ciascuna unità sanitaria locale è istituita una
commissione di esperti con il compito di redigere un piano di
attività occupazionale individualizzato per i soggetti di cui
all'articolo 2.
2. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto
del presidente della giunta provinciale competente ed è
composta da:
a) un medico fisiatra o un medico psichiatra;
b) uno psicologo;
c) un educatore;
d) un esperto in formazione professionale.
3. Ai lavori della commissione partecipa anche un
componente della famiglia del disabile o un suo delegato
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rappresentato dal medico di base o dal medico specialista che
cura il disabile.
4. La commissione espleta le seguenti funzioni:
a) esamina la documentazione clinica, relativa al
disabile;
b) effettua tutte le prove e gli accertamenti
necessari alla valutazione delle potenzialità del disabile;
c) redige un piano di attività occupazionale
individualizzato, che tiene conto delle potenzialità, delle
aspettative e delle inclinazioni del soggetto, e che si
articola in quaranta ore settimanali di attività;
d) indica la struttura o il centro
socio-riabilitativo ed educativo diurno, presente nel
territorio di competenza, ritenuto idoneo, per caratteristiche
ed attività proposte, alla realizzazione del piano di attività
occupazionale individualizzato;
e) effettua, di propria iniziativa o su richiesta
degli operatori o dei familiari, verifiche sull'effettivo
espletamento dell'intervento indicato nel piano di attività
occupazionale individualizzato ed esplica una eventuale
ulteriore attività di consulenza per la sua attuazione;
f) apporta modifiche, di propria iniziativa, nel
corso dello svolgimento del piano di attività occupazionale
individualizzato ovvero definisce proposte alternative a
quella iniziale, su richiesta del soggetto disabile
interessato.
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