| (Interventi a favore delle persone
disabili in situazione di gravità).
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province,
le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi
sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
sono tenuti a realizzare il diritto ad attività occupazionali
ed educative dei soggetti disabili in situazione di gravità,
residenti nel territorio di competenza.
Pag. 7
2. In attuazione del principio della priorità dei
programmi e degli interventi dei servizi pubblici,
riconosciuto alle situazioni di gravità, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, gli enti di cui al comma 1 del
presente articolo, sono tenuti ad inserire, nei rispettivi
bilanci, gli stanziamenti necessari alla ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di centri socio-riabilitativi
per soggetti disabili in situazione di gravità ed
all'assunzione del relativo personale.
| |