| (Fondo per le attività occupazionali ed educative a favore
dei soggetti disabili in situazione di gravità).
1. Nel bilancio di previsione di ogni provincia è
istituito il fondo per le attività occupazionali ed educative
a favore dei soggetti disabili in situazione di gravità, di
seguito denominato "fondo".
2. Il fondo è amministrato da un comitato composto da:
l'assessore provinciale ai servizi sociali o da un suo
delegato, un membro, designato dalle unità sanitarie locali
competenti per territorio, facente parte del servizio sociale,
due membri delle associazioni di categoria rappresentanti i
disabili ed iscritte all'albo regionale. Il comitato è
presieduto dal presidente della giunta provinciale e resta in
carica due anni.
3. Il fondo eroga contributi ai comuni per la
ristrutturazione, la riqualificazione e la costruzione di
centri socio-riabilitativi ed educativi diurni a favore dei
soggetti disabili in situazione di gravità nella misura del 50
per cento degli interventi previsti.
4. Al fondo sono destinate le risorse derivanti dal
contributo a carico del bilancio dello Stato determinato
annualmente con la legge finanziaria.
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