| (Sanzioni).
1. Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 siano posti in
commercio dopo il termine indicato dall'articolo 3 senza le
indicazioni in caratteri Braille, il titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 20 milioni a lire 50 milioni.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, il Ministro della
sanità, con provvedimento motivato, intima al titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento
della confezione stabilendo un termine per l'adempimento. In
caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il
Ministro della sanità può sospendere l'autorizzazione
all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento.
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