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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1312
DDL0091-0002
Progetto di legge Camera n. 91 - testo presentato - (DDL13-91)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C91. TESTIPDL
...C91.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC91 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legge n. 482 del 1968 sul
  collocamento obbligatorio è una normativa che continua a far
  discutere, mietendo critiche tra le aziende, ma anche tra i
  disabili stessi e le loro associazioni e la sua attuazione
  incontra difficoltà ed ostacoli che non mancano di gravare
  sulle sedi giudiziarie.  Tutti sono concordi nell'auspicare una
  revisione normativa che allenti la tensione in questo settore
  così delicato elaborando delle proposte che non escludano gli
  invalidi dal mercato del lavoro, ma creino invece un ponte di
  dialogo tra impresa, uffici deputati al collocamento e
  lavoratore stesso.
     Siamo fermamente convinti che il progetto di una
  innovativa tutela degli invalidi non si possa fermare ad un
  ritocco delle percentuali della normativa vigente, ma debba
  ampliarsi ad un livello più profondo, che operi su piani
  diversi e che, quindi, trovi uniti imprenditori e disabili
  nello sforzo di garantire l'obiettivo comune dell'equilibrio
  tra il principio della pari opportunità per tutti i lavoratori
  e le esigenze dell'impresa di mantenere un  trend  di
  produttività e competitività sia in ambito nazionale sia
  internazionale.  La pressione operata sulle forze politiche
  dalle associazioni di settore ed il fatto che l'Associazione
  nazionale piccoli imprenditori abbia fatto inserire
  nell'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993 un
  preciso impegno del Governo ad accelerare i lavori
  parlamentari in tal senso, testimoniano l'esigenza viva e
  pressante di una nuova normativa.
     La legge n.  482 del 1968, nonostante le successive
  modificazioni, aveva sempre mantenuto quel carattere di
  impositività
 
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  ed impersonalità che l'aveva connotata, riunendo
  in un corpo legislativo provvedimenti quali quello che, a
  partire dal 1917, istituiva il collocamento obbligatorio a
  favore degli invalidi per cause belliche, provvedimento
  riformato successivamente nel 1921 e nel 1950.  Nel dopoguerra
  si sviluppava il concetto che anche la menomazione in sé, a
  prescindere dalle cause di guerra, rendesse il soggetto
  passibile di tutela in ambito di collocamento (si veda la
  legge del 1948 a favore degli  ex  tubercolotici) ed anzi
  estendeva la stessa tutela a profughi e congiunti di caduti
  per cause belliche, di servizio o del lavoro, cosa che aveva
  un senso ben preciso in quel determinato momento storico.
  Queste ultime categorie sono rimaste incluse fino ad oggi,
  lasciando spazio a non poche possibilità di  escamotage
  da parte delle aziende per l'assunzione di personale non
  invalido a copertura delle quote.  E' quindi palese che la
  legge n.  482 del 1968, ha mantenuto i capisaldi degli
  interventi normativi risalenti a cinquanta anni prima.  Essa
  investe teoricamente tutti i settori produttivi e le pubbliche
  amministrazioni, ma in pratica, applicandosi il sistema della
  quota impositiva oltre i trentacinque dipendenti, ha trovato
  terreno applicativo solo nelle medie e grandi imprese,
  connotazione che abbiamo inteso superare.
     La sostanza della presente proposta di legge è una reale
  attuazione di tutti quei princìpi che sottendono al concetto
  di "collocamento mirato", quindi non più avviamenti "alla
  cieca", bensì un intervento d' equipe  preventivo che
  operi uno  screening  delle aziende e dei lavoratori
  disponibili e che, dopo avere formato il lavoratore nel senso
  di una specializzazione e professionalizzazione delle
  mansioni, sia in grado di mettere in contatto l'azienda ed il
  disabile con la più alta probabilità di buon esito del
  collocamento.
     Il concetto è, perciò, quello di superare la logica
  puramente assistenzialista, caratterizzata da una gestione
  statica e burocratica, senza porgere il fianco a facili
  aggiramenti.
     Un grave problema all'interno della attuazione della legge
  n.  482 del 1968 riguarda tutti quegli abusi perpetrati nel
  campo degli accertamenti d'invalidità che hanno poi consentito
  l'accesso privilegiato attraverso il collocamento
  obbligatorio.  E' risaputo che l'accesso al mercato del lavoro
  in qualità di categoria protetta, conseguentemente a falsi
  accertamenti, è stato per anni terreno fertile per il voto di
  scambio.  In questo senso, dopo l'accertamento da parte della
  commissione medica, l'esame delle capacità lavorative da parte
  dell' équipe  di esperti che dovrà stendere il piano
  individualizzato, risulta essere un ulteriore ostacolo alla
  possibile perpetrazione di abusi.  Inoltre, diventando la
  procedura da impersonale ad individualizzata, non permette di
  nascondersi dietro definizioni di patologie generiche.
     Un altro problema era rappresentato dal fatto che
  l'accesso al collocamento obbligatorio, coinvolgendo anche
  categorie prive di  handicap,  risultava penalizzante per
  gli invalidi e non focalizzava l'ambito d'intervento.  Abbiamo
  inteso superare l'ostacolo restringendo il campo di
  applicabilità ai soli disabili, reputando fosse opportuno
  separare fasce pur degne di tutela che potranno avvalersi di
  altri strumenti.
     Nell'intento di dare una svolta concreta a questo settore
  non ci è sembrato opportuno che l'azienda creasse posti di
  lavoro "su misura", perché in genere si trattava di mansioni
  superflue che non gratificavano il lavoratore e che l'azienda
  considerava una sorta di "beneficenza": per questo era
  necessario studiare strategie innovative.
     La Corte costituzionale ha già ribadito un concetto molto
  importante: il meccanismo del collocamento obbligatorio non
  nasce nell'intento e non è strutturato per imporre di fatto
  oneri assistenziali, sottolineando che il procedimento di
  avviamento deve tenere conto delle reali possibilità di
  inserimento di un lavoratore nel ciclo produttivo di una
  determinata azienda.  Abbiamo perciò preferito seguire
  l'impostazione di fondo a cui si sono ispirati con successo i
  Paesi evoluti in tal senso come Svezia, Germania e Gran
  Bretagna.  A tal riguardo è importante rilevare che, mentre in
 
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  Italia la percentuale d'obbligo per la tutela delle categorie
  protette nel loro insieme è del 15 per cento negli altri Paesi
  europei è sensibilmente inferiore: ad esempio, in Francia ed
  in Germania è del 6 per cento, mentre in Inghilterra è del 3
  per cento.  Nei Paesi del centro e nord Europa è addirittura
  inesistente poiché gli interventi a favore dei disabili
  poggiano su di una forte tradizione di solidarietà sociale,
  più che su obblighi di legge.
     La nostra proposta del 7 per cento accompagnata da una
  riduzione della soglia d'attuazione da trentacinque a quindici
  dipendenti, tende al coinvolgimento delle risorse della
  piccola e media impresa, considerate la linfa vitale del
  tessuto socio-economico del nostro Paese.
     L'impostazione nord-europea si basa sul concetto che,
  tranne per pochi casi quali quelli di  handicap  psichico
  grave e disabilità che richiedono terapie intensive
  comportanti frequenti assenze, sia sempre possibile un
  assorbimento da parte del mercato del lavoro in modo
  soddisfacente anche dal punto di vista dell'impresa.  Purtroppo
  questo principio non viene attualmente supportato da una
  prassi amministrativa adeguata.
     Cardine di tutto ciò deve diventare un sistema di
  matching,  cioè di collegamento tra domanda ed offerta di
  lavoro.  Ed è questo l'obiettivo della nostra proposta di piano
  d'inserimento lavorativo individualizzato (PILI).
     La Costituzione sancisce che il nostro ordinamento tutela
  soltanto la disoccupazione involontaria.  In realtà gli uffici
  competenti non verificano che il lavoratore che si iscrive sia
  disoccupato e lo sia involontariamente, tanto che fino ad oggi
  il sistema è stato viziato dalle "rinunce" supportate da
  benefici economici, visto che il giorno seguente era possibile
  una nuova iscrizione alle liste speciali; questo è il motivo
  dell'inserimento dell'articolo 7, comma 4, con esclusione
  dalle liste per centottanta giorni in caso di rinuncia
  immotivata.
     Un altro aspetto che vale la pena di mettere in luce
  riguarda il decreto legislativo 23 novembre 1988, n.  502, il
  quale sancisce che la determinazione della percentualità di
  riduzione della capacità lavorativa deve basarsi
  sull'importanza che la menomazione riveste nell'attività
  lavorativa dell'interessato; la menomazione non viene quindi
  concepita in astratto, bensì in relazione alle competenze ed
  alle capacità sviluppate.  Nel concreto, però, esiste una
  tabella ministeriale che fa esattamente l'opposto,
  etichettando l'invalidità con valori percentuali che possono
  non avere alcun legame con le oggettive capacità lavorative
  residue.  Perciò abbiamo inteso il superamento del concetto
  della percentuale di invalidità intendendola un puro requisito
  di partenza per l'accesso al collocamento mirato e svuotandola
  di significato ai fini del concreto inserimento lavorativo.
     In realtà il piano d'inserimento lavorativo
  individualizzato tende ad identificare le mansioni che
  permettono al lavoratore di sviluppare al massimo le proprie
  potenzialità di rendimento, che in quest'ottica possono
  equipararsi anche a quelle di un lavoratore privo di
  menomazione.
     Dobbiamo anche tener conto che nel passato una certa
  parte, non del tutto irrilevante, degli avviamenti al lavoro
  tramite il collocamento obbligatorio sfociava in una causa
  legale presso il pretore del lavoro.  Difficilmente a quel
  punto il rapporto tra avviato ed azienda poteva essere
  recuperabile e la questione veniva talvolta risolta con una
  conciliazione economica.  Per limitare al minimo l'incidenza di
  un tale deterioramento dei rapporti tra le parti, le nostre
  proposte vertono fortemente sulla ricerca di canali di ampio
  dialogo tra impresa ed organismi amministrativi,
  responsabilizzando ed informando l'azienda circa l'opportunità
  di un inserimento adeguato.
     L'imprenditore si è fino ad oggi sentito oggetto di un
  sistema impositivo, forfettario ed impersonale, perciò abbiamo
  definito un buon sistema di  counceling  che possa far
  partecipare attivamente l'azienda ad un progetto mirato, che
  rispetti il ciclo produttivo dell'impresa e che si inserisca
  con armonia negli obiettivi globali che quella determinata
  azienda persegue.
 
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     Per quanto riguarda il dibattito circa l'ammissibilità o
  meno del patto di prova nell'ambito del collocamento
  obbligatorio, fino al 1979 la giurisprudenza della Cassazione
  ha ritenuto che la possibilità per il datore di lavoro di
  esprimere una valutazione discrezionale, come quella che
  caratterizza il recesso durante la prova, fosse
  contraddittoria rispetto all'obbligo di assumere l'invalido.
  Nel marzo 1979 invece le sezioni unite della Suprema Corte con
  una serie di sentenze hanno modificato l'indirizzo ritenendo
  ammissibile il patto di prova, a condizione, però, che questo
  fosse riferito all'impiego in mansioni compatibili con la
  menomazione del lavoratore e che la valutazione sull'esito
  della prova non fosse pregiudicata dall'inabilità sulla cui
  base era stato instaurato l'avviamento.
     Al fine di tutelare l'invalido da una discriminazione non
  espressamente dichiarata, la Cassazione si è espressa in senso
  tale da prescrivere che la prova vada non solo fondata per
  iscritto prima dell'inizio del rapporto, ma anche articolata,
  così da consentire a posteriori un eventuale sindacato del
  giudice.  Vale a dire che, in caso di recesso per mancato
  superamento del patto di prova, il datore di lavoro deve
  motivarne espressamente le ragioni in modo da permettere al
  giudice di verificare la sussistenza o meno di illeciti.  Se è
  vero che l'intenzione è di impedire una costruzione a
  posteriori di motivazioni fittizie, meglio ancora ci è
  sembrato lasciare aperto il dialogo con l'azienda ribadendo la
  validità del patto di prova, permettendo la verifica del piano
  d'inserimento lavorativo individualizzato ed evitando un
  ricorso incondizionato alle sedi giudiziarie mediante un
  possibile, ulteriore intervento consultivo da parte della
  Commissione di esperti per il collocamento mirato.
     In materia di contratti di formazione lavoro e contratti
  part-time  abbiamo condiviso con la Cassazione il
  giudizio che la volontà da ambo le parti possa essere
  condizione necessaria e sufficiente alla stipula.  Una certa
  flessibilità contrattualistica può favorire l'accesso al mondo
  del lavoro e può diventare una base su cui costruire un
  rapporto continuativo o, comunque, l'occasione per lo sviluppo
  od il consolidamento di competenze e professionalità.
     E' abbastanza recente un documento dell'Organizzazione per
  la cooperazione e lo sviluppo in Europa (OCSE) che rileva una
  tendenza in tutti i Paesi occidentali a sostituire interventi
  di tipo puramente assistenziale, quali il mero beneficio
  economico, con strategie che vertano sull'incentivazione
  dell'autonomia e dell'integrazione.
     Un altro orientamento che si sta rafforzando negli ultimi
  anni, supportato dalla ricerca scientifica e tecnica, è quello
  della neutralizzazione o, comunque, del contenimento
  dell' handicap  attraverso la valorizzazione di tutte
  quelle soluzioni tecniche ed ergonomiche che permettano al
  disabile di esprimere il suo massimo potenziale di
  produttività.
     In questo senso si è pensato ad un fondo occupazione
  disabili, nel quale vadano peraltro a convergere tutte le
  sanzioni, che sostenga nella misura del 50 per cento questi
  costi.
     E' basilare, inoltre, che le regioni si propongano
  l'obiettivo di incentivare parallelamente iniziative che
  possano rispondere alla specifica realtà economica locale.
  Nonostante il sistema delle quote sia condiviso anche da altri
  Paesi europei, come Francia, Germania e Gran Bretagna, è
  importante notare che solo in Italia detto sistema fino ad
  oggi non era stato supportato da interventi di altra natura,
  quali una selezione attitudinale dei lavoratori e sostegni
  economici identificabili in sgravi parziali degli oneri
  sociali.  L'articolo 11 della presente proposta di legge ha
  risposto a questa esigenza fissando una fiscalizzazione a
  scalare che, partendo da un iniziale 80 per cento, riducendosi
  nel secondo anno ad un 60 per cento e stabilizzandosi nel
  terzo al 40 per cento, dia modo di ammortizzare gli eventuali
  tempi di ambientamento; anche nella maggior parte dei Paesi ad
  economia avanzata sono predisposti dei sussidi decrescenti nel
  tempo che compensano le imprese per la minore produttività,
  specialmente nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro.
 
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     Con la presente proposta di legge si intende, perciò,
  fissare la base di una normativa che si ispiri ai migliori
  esempi esistenti in Europa e che possa stimolare tutta una
  serie di iniziative locali specificamente mirate al sostegno
  dei lavoratori disabili.
     Onorevoli colleghi, per le motivazioni di cui sopra appare
  evidente la necessità di superare le attuali carenze della
  legge 2 aprile 1968, n.  482, ed avviare un serio intervento
  normativo che delinei un approccio nuovo al problema.
 
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