| (Soggetti destinatari).
1. La presente legge disciplina l'inserimento al lavoro
dei soggetti disabili presso i datori di lavoro, privati e
pubblici, ivi comprese le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle
municipalizzate nonché le amministrazioni degli enti pubblici
in genere, economici e
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non economici, e degli istituti soggetti a vigilanza
governativa.
2. La presente legge si applica ai soggetti di cui al
comma 1, i quali occupino più di quindici dipendenti in
ragione di una quota percentuale del 7 per cento del personale
a tempo determinato in organico.
3. Le frazioni percentuali superiori allo 0,60 per cento
del personale a tempo indeterminato in organico presso i
soggetti di cui al comma 1, sono considerate unità ai fini
dell'attuazione della presente legge.
4. I soggetti di cui al comma 1, i quali occupino da 16 a
35 dipendenti, possono optare, in alternativa all'obbligo di
assunzione di personale disabile, per il pagamento di un
contributo pari a lire cinque milioni e destinato al Fondo
occupazione disabili di cui all'articolo 17.
5. Ai fini del computo dimensionale di cui ai commi 2 e 3,
si considerano i lavoratori con qualifica di operaio,
impiegato e quadro, con esclusione dei dirigenti, degli
apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
6. Nel computo dell'aliquota di cui al comma 2 deve essere
ricompreso il personale invalidatosi durante lo svolgimento
del rapporto di lavoro stesso, o per altre cause, nonché
assunto con chiamata nominativa o con passaggio diretto.
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