| (Denunce dei soggetti obbligati).
1. Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno i datori
di lavoro di cui all'articolo 4 inviano all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione competente
per territorio una denuncia recante:
a) l'indicazione del numero complessivo del
personale alle proprie dipendenze, distinto per qualifica e
per livello;
b) l'indicazione nominativa dei soggetti disabili
assunti in base alle
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disposizioni sul collocamento mirato,
precisando per ciascuno le caratteristiche di cui alla lettera
a);
c) i posti disponibili ai sensi della presente
legge, con l'indicazione delle mansioni e delle condizioni
dell'ambiente di lavoro, indicandone altresì il profilo
professionale.
2. I datori di lavoro di cui all'articolo 4, con unità
produttive od uffici in più province, devono presentare le
denunce distintamente per ogni provincia all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione e
complessivamente all'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione per le unità produttrici appartenenti alla
stessa regione; al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per le unità che si trovano in più regioni.
3. Entro il 31 luglio di ogni anno i soggetti di cui
all'articolo 4 sono tenuti a presentare eventuali variazioni
rispetto alle denunce di cui al comma 2 del presente
articolo.
4. Le denunce e tutti gli atti necessari per l'avviamento
effettivo al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2 della
presente legge, o comunque riguardanti la disciplina ivi
contenuta, sono esplicitamente dichiarati accessibili ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
allo scopo di garantire la corretta applicazione del principio
di imparzialità e buon andamento nell'attuazione delle
finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
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