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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1317
DDL0091-0007
Progetto di legge Camera n. 91 - testo presentato - (DDL13-91)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C91. TESTIPDL
...C91.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC91 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Denunce dei soggetti obbligati).
     1.  Entro la fine del mese di gennaio di ogni anno i datori
  di lavoro di cui all'articolo 4 inviano all'ufficio
  provinciale del lavoro e della massima occupazione competente
  per territorio una denuncia recante:
         a)  l'indicazione del numero complessivo del
  personale alle proprie dipendenze, distinto per qualifica e
  per livello;
         b)  l'indicazione nominativa dei soggetti disabili
  assunti in base alle
 
                               Pag. 8
 
  disposizioni sul collocamento mirato,
  precisando per ciascuno le caratteristiche di cui alla lettera
  a);
         c)  i posti disponibili ai sensi della presente
  legge, con l'indicazione delle mansioni e delle condizioni
  dell'ambiente di lavoro, indicandone altresì il profilo
  professionale.
     2.  I datori di lavoro di cui all'articolo 4, con unità
  produttive od uffici in più province, devono presentare le
  denunce distintamente per ogni provincia all'ufficio
  provinciale del lavoro e della massima occupazione e
  complessivamente all'ufficio regionale del lavoro e della
  massima occupazione per le unità produttrici appartenenti alla
  stessa regione; al Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale per le unità che si trovano in più regioni.
     3.  Entro il 31 luglio di ogni anno i soggetti di cui
  all'articolo 4 sono tenuti a presentare eventuali variazioni
  rispetto alle denunce di cui al comma 2 del presente
  articolo.
     4.  Le denunce e tutti gli atti necessari per l'avviamento
  effettivo al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2 della
  presente legge, o comunque riguardanti la disciplina ivi
  contenuta, sono esplicitamente dichiarati accessibili ai sensi
  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
  allo scopo di garantire la corretta applicazione del principio
  di imparzialità e buon andamento nell'attuazione delle
  finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-91 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0091 TOTPAG=0019 TOTDOC=0024 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=025 PAGFIN=0008 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=009100 00 FASCIDC=13DDL0091 SORTNAV=0009100 000 00000 ZZDDLC91 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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