| (Sanzioni per omessa denuncia,
denuncia mendace o mancata richiesta
formale di copertura delle quote).
1. I soggetti di cui all'articolo 4 che non inviano le
denunce o le formali richieste di cui all'articolo 5, o che le
compilano falsamente, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a
lire 50 milioni da
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versare al fondo occupazione disabili di
cui all'articolo 17.
2. Il pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 non
esonera dagli obblighi di cui alla presente legge.
3. L'ispettorato provinciale del lavoro applica le
sanzioni amministrative d'ufficio con comunicazione scritta
alle parti. Entro il termine perentorio di trenta giorni
dall'avvenuta comunicazione è ammesso ricorso alla
magistratura ordinaria. Il ricorso non ha efficacia
sospensiva.
4. La medesima sanzione di cui al comma 1 è applicata a
chi fornisce le indicazioni richieste in modo da eludere
dolosamente le disposizioni della presente legge.
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