| (Elenchi e graduatorie).
1. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione è istituito un elenco pubblicamente
esposto con relativa graduatoria dei soggetti
involontariamente privi di occupazione dipendente od autonoma
aventi diritto al collocamento mirato secondo l'ordine
cronologico delle domande ed i carichi di famiglia.
2. Possono iscriversi all'elenco i soggetti di cui
all'articolo 2 residenti da almeno sei mesi nella provincia
presso la quale è istituito l'elenco di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. Presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione è istituita una banca dati comprendente, per
ciascun iscritto, tutte le informazioni necessarie per
l'attuazione del collocamento mirato con particolare
riferimento alla formazione professionale ed alle possibilità
di proficuo inserimento lavorativo dei soggetti stessi.
4. Nel caso in cui l'avviato al lavoro ai sensi della
presente legge, senza giustificato motivo, rinunci
volontariamente alla posizione affidatagli, è sanzionato con
la misura disciplinare della sospensione dall'inserimento
negli elenchi e graduatorie degli aventi diritto al
collocamento mirato per centottanta giorni.
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5. E' fatta oggetto di divieto e sanzionata con
l'esclusione dalle liste per il collocamento mirato di cui al
comma 1 per un periodo pari a centottanta giorni l'iscrizione
contemporanea a più di una lista, anche se di province
diverse.
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