| (Procedura di avviamento).
1. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione esaminano gli elenchi e le graduatorie di cui
all'articolo 7 e le denunce di cui all'articolo 5.
2. Gli uffici di cui al comma 1 inseriscono nella banca
dati in essere quanto previsto al medesimo comma 1 nonché
quanto indicato nel piano di inserimento lavorativo
individualizzato (PILI) di cui all'articolo 9, comma 3,
lettera, b) ritenendo lo stesso il parametro di
riferimento per l'individuazione delle mansioni attribuibili
dal datore di lavoro al lavoratore disabile.
3. L'avviamento al lavoro del disabile da parte
dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione deve avvenire a cura di uno o più soggetti esperti
in organizzazione del lavoro, previsti nella pianta organica
dell'ufficio medesimo e responsabili degli avviamenti sulla
base delle indicazioni del PILI espresso dalla commissione per
il collocamento mirato di cui all'articolo 9.
4. E' fatto obbligo al datore di lavoro di adibire il
soggetto alle mansioni evidenziate con il piano di inserimento
lavorativo individualizzato che costituisce il parametro di
riferimento.
5. Per la copertura della quota di cui all'articolo 4 è
ammessa la chiamata nominativa da parte dei datori di lavoro,
ad esclusione delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle amministrazioni regionali, delle
aziende di Stato e di quelle municipalizzate, nonché delle
amministrazioni degli enti pubblici in genere, economici e non
economici e degli istituti soggetti a vigilanza
governativa.
| |