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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1321
DDL0091-0011
Progetto di legge Camera n. 91 - testo presentato - (DDL13-91)
(suddiviso in 24 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C91. TESTIPDL
...C91.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 11 Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC91 ZZ13 ZZPD ZZPR
     (Commissione di esperti per il collocamento mirato).
     1.  Presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della
  massima occupazione sono istituite una o più commissioni di
  esperti per il collocamento mirato.
     2.  Ogni commissione di cui al comma 1 è nominata con
  decreto del presidente della giunta provinciale ed è composta
  da:
         a)  un medico fisiatra;
         b)  un medico psichiatra;
         c)  un medico del lavoro;
         d)  uno psicologo;
         e)  un esperto in ergonomia;
         f)  un esperto in formazione professionale.
     3.  La commissione espleta le seguenti funzioni:
         a)  prende visione del verbale redatto dalla
  commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15
  ottobre 1990, n. 295;
         b)  effettua tutte le prove e gli accertamenti
  necessari alla valutazione delle potenzialità lavorative del
  disabile in relazione:
         1) alle sue menomazioni funzionali, tenuto conto dello
  sviluppo tecnologico, alle sue attitudini ed aspettative ed
  indicando un piano di inserimento lavorativo individualizzato
  (PILI);
         2) alle indicazioni del mercato del lavoro in merito a
  specifici profili professionali richiesti;
         c)  effettua, ad inserimento avvenuto, entro e non
  oltre sessanta giorni, su richiesta del disabile o del datore
  di lavoro, gli accertamenti relativi alla compatibilità della
  menomazione riconosciuta e delle mansioni affidate al
  disabile, nonché eventuali pregiudizi che possano derivare a
  persone o cose dall'espletamento delle mansioni affidate allo
  stesso nella specifica unità produttiva nella quale è stato
  inserito;
 
                              Pag. 12
 
         d)  fornisce consulenza ai datori di lavoro in
  merito agli adattamenti strutturali ed ai mezzi tecnici che
  possano permettere od incentivare il proficuo inserimento
  lavorativo dei soggetti interessati;
         e)  determina, se necessario, sulla base del PILI
  ed ai sensi della presente legge, un intervento formativo
  propedeutico all'avviamento e finalizzato all'acquisizione di
  una preparazione professionale adeguata;
         f)  riesamina, su richiesta dell'interessato o dei
  suoi delegati, i dati di cui alla lettera  b);
         g)  promuove gli opportuni collegamenti con le
  strutture dei servizi sociali operanti nel territorio.
     4.  Per lo svolgimento dei suoi compiti la commissione può
  avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale e
  dell'ispettorato provinciale del lavoro.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-91 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0091 TOTPAG=0019 TOTDOC=0024 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=009100 00 FASCIDC=13DDL0091 SORTNAV=0009100 000 00000 ZZDDLC91 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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