| (Commissione di esperti per il collocamento mirato).
1. Presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione sono istituite una o più commissioni di
esperti per il collocamento mirato.
2. Ogni commissione di cui al comma 1 è nominata con
decreto del presidente della giunta provinciale ed è composta
da:
a) un medico fisiatra;
b) un medico psichiatra;
c) un medico del lavoro;
d) uno psicologo;
e) un esperto in ergonomia;
f) un esperto in formazione professionale.
3. La commissione espleta le seguenti funzioni:
a) prende visione del verbale redatto dalla
commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15
ottobre 1990, n. 295;
b) effettua tutte le prove e gli accertamenti
necessari alla valutazione delle potenzialità lavorative del
disabile in relazione:
1) alle sue menomazioni funzionali, tenuto conto dello
sviluppo tecnologico, alle sue attitudini ed aspettative ed
indicando un piano di inserimento lavorativo individualizzato
(PILI);
2) alle indicazioni del mercato del lavoro in merito a
specifici profili professionali richiesti;
c) effettua, ad inserimento avvenuto, entro e non
oltre sessanta giorni, su richiesta del disabile o del datore
di lavoro, gli accertamenti relativi alla compatibilità della
menomazione riconosciuta e delle mansioni affidate al
disabile, nonché eventuali pregiudizi che possano derivare a
persone o cose dall'espletamento delle mansioni affidate allo
stesso nella specifica unità produttiva nella quale è stato
inserito;
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d) fornisce consulenza ai datori di lavoro in
merito agli adattamenti strutturali ed ai mezzi tecnici che
possano permettere od incentivare il proficuo inserimento
lavorativo dei soggetti interessati;
e) determina, se necessario, sulla base del PILI
ed ai sensi della presente legge, un intervento formativo
propedeutico all'avviamento e finalizzato all'acquisizione di
una preparazione professionale adeguata;
f) riesamina, su richiesta dell'interessato o dei
suoi delegati, i dati di cui alla lettera b);
g) promuove gli opportuni collegamenti con le
strutture dei servizi sociali operanti nel territorio.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti la commissione può
avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale e
dell'ispettorato provinciale del lavoro.
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