| (Trattamento economico normativo
e patto di prova).
1. Ai lavoratori disabili è applicato il trattamento
economico, giuridico e normativo ai sensi della legislazione
vigente. L'assunzione può essere effettuata per un periodo di
prova ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile;
l'eventuale recesso, durante od al termine del patto di prova,
non può essere esercitato qualora risulti motivato solo dalla
minore capacità o dal minor rendimento direttamente
determinati dalla disabilità del lavoratore.
2. Oltre che nei casi derivanti dalla attuazione della
vigente disciplina sui licenziamenti individuali, i disabili
di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a
giudizio della commissione di cui all'articolo 9, sia
accertata, su richiesta del datore di lavoro o del disabile
interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa residua od
un aggravamento dello stato di invalidità tale da arrecare
pregiudizio alla salute ed all'incolumità del disabile
medesimo o degli altri lavoratori ovvero alla sicurezza degli
impianti e dei macchinari. La commissione adotta le relative
determinazioni secondo le modalità di cui all'articolo 9,
commi 3 e 4, con giudizio da ritenersi definitivo.
3. Nei confronti del datore di lavoro che abbia provveduto
all'inserimento lavorativo dei disabili, secondo le procedure
del collocamento mirato, opera automaticamente l'esonero da
ogni responsabilità civile o penale, per fatti direttamente
connessi all'inserimento od al mantenimento in forza del
disabile, secondo le indicazioni ricevute dalla commissione di
cui all'articolo 9,
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i cui componenti sono da considerare
incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del
codice penale.
4. Superato il patto di prova, il disabile è inserito, a
pieno titolo, nell'organico dei lavoratori dipendenti e come
tale soggetto alla normativa lavoristica in vigore.
5. Qualora l'esito della prova non sia considerato
soddisfacente da una o entrambe le parti, le stesse possono
richiedere ulteriore consulenza alla commissione di cui
all'articolo 9.
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