| (Esclusioni - Esoneri).
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono individuate le mansioni che, in relazione
all'attività svolta
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ed a peculiari schemi organizzativi da
parte di enti pubblici e di imprese private, non consentono
l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in
percentuale ridotta rispetto alle quote stabilite agli
articoli 4 e 14.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono individuate le attività che, in relazione alle
loro caratteristiche, non consentono oggettivamente di coprire
le intere percentuali di disabili di cui al comma 1. Col
medesimo decreto sono fissate tali percentuali ridotte.
3. Le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, nonché
le imprese private che per le speciali condizioni della loro
attività non possono oggettivamente occupare l'intera
percentuale di disabili, di cui al comma 1, possono essere, a
seguito di domanda diretta all'ispettorato provinciale del
lavoro, parzialmente esonerati dall'obbligo.
4. L'ispettorato provinciale del lavoro territorialmente
competente, avvalendosi della collaborazione della commissione
di cui all'articolo 9, deve pronunziarsi sulla domanda di cui
al comma 3 del presente articolo, entro il termine perentorio
di sessanta giorni, con comunicazione motivata, che è
notificata al richiedente a cura dell'ipettorato medesimo.
5. Avverso la comunicazione motivata di cui al comma 4, è
ammesso ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di notifica della stessa, alla competente autorità
giudiziaria.
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