| (Sospensione degli obblighi di assunzione).
1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge,
sono sospesi:
a) nei confronti delle imprese soggette ad
amministrazione straordinaria;
b) nei confronti delle imprese in amministrazione
controllata;
c) nei confronti delle imprese ammesse al
concordato preventivo;
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d) durante il periodo di vigenza della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
e) nei dodici mesi successivi alla conclusione
della procedura di messa in mobilità dei lavoratori di cui
agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Per quanto previsto dalle lettere d) ed e)
del comma 1 occorre fare riferimento alla quota percentuale
del 10 per cento dei lavoratori occupati, esclusi i
dirigenti.
3. Anche al di fuori dei casi previsti al comma 1, la
temporanea sospensione degli obblighi di assunzione può essere
richiesta dai datori di lavoro, in presenza di situazioni di
particolare gravità, all'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, previo accertamento da parte
dell'ispettorato provinciale del lavoro. La durata della
sospensione non può eccedere i dodici mesi.
4. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1, procedano al
licenziamento collettivo dei dipendenti, il numero dei
disabili soggetti alla disciplina del collocamento mirato
sottoposti ai procedimenti di licenziamento non può essere
superiore alle percentuali previste dalla presente legge.
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