| (Fondo occupazione disabili).
1. Nello stato di previsione di ogni provincia è istituito
il fondo occupazione disabili, di seguito denominato:
"fondo".
2. Il fondo è amministrato da un comitato composto da:
l'assessore provinciale alla sanità o da un suo delegato;
l'assessore provinciale ai servizi sociali o da un suo
delegato; un membro designato dall'ispettorato provinciale del
lavoro; un membro designato dalle associazioni di categoria
rappresentanti i disabili iscritte all'albo regionale; un
rappresentante dei datori di lavoro designato dalle
associazioni di categoria. Il comitato è presieduto dal
presidente della giunta provinciale.
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3. Il comitato di cui al comma 2 ha lo scopo di perseguire
le finalità stabilite dalla presente legge.
4. Il fondo eroga:
a) contributi per gli interventi formativi di cui
all'articolo 10;
b) contributi ai datori di lavoro, in ragione del
50 per cento del costo sostenuto, per l'adattamento del posto
di lavoro o per l'approntamento di tecnologie di telelavoro,
secondo le indicazioni fornite dalla commissione di esperti
per il collocamento mirato sulla base del PILI.
5. Al fondo sono destinate le risorse derivanti:
a) da pagamenti a titolo di sanzione di cui
all'articolo 6;
b) dal contributo a carico del bilancio dello
Stato, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
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