| (Disposizioni transitorie).
1. Decorsi sei mesi, e comunque entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ogni azienda
pubblica e privata può richiedere all'ispettorato provinciale
del lavoro competente per territorio, la revisione della
posizione lavorativa dei singoli disabili avviati al lavoro,
ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, mediante richiesta scritta.
2. Il personale assunto ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 482, viene considerato ai fini del computo della
quota percentuale prevista dall'articolo 4, comma 3, della
presente legge.
3. Al personale assunto ai sensi della legge 2 aprile
1968, n. 482, e riconosciuto disabile ai sensi dell'articolo
1, comma 1, della presente legge, si applica la
fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all'articolo 11.
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