| (Copertura finanziaria).
1. E' autorizzata la spesa di lire 450 miliardi per il
triennio 1996-1998, da ripartire per ciascun anno secondo le
finalità di cui alla presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
intesa con le regioni, verifica, annualmente, la congruità
degli stanziamenti destinati all'attuazione della presente
legge. Nel caso di insufficienza dei medesimi, provvede ad
adeguare corrispondentemente i contributi.
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