| (Esami di abilitazione).
1. Per l'esercizio della professione di sociologo è
richiesto il superamento di un apposito esame di Stato per il
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale,
nonché l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3.
2. Sono ammessi all'esame di Stato di cui al comma 1, i
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laureati in sociologia ed i laureati in scienze politiche
nell'indirizzo politico-sociale, in possesso di una
documentazione idonea ad attestare l'effettuazione di un
tirocinio pratico-professionale conseguente alla laurea di
durata non inferiore ad un anno, secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, adottato di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato di cui al comma
1, i laureati in possesso del titolo di dottorato di ricerca
in discipline sociologiche ai quali non è richiesta
l'effettuazione del tirocinio pratico-professionale di cui al
comma 2.
4. Le norme concernenti lo svolgimento degli esami di
Stato di cui al comma 1 ed i relativi programmi sono
determinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del
Consiglio universitario nazionale.
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