| (Regolamento di attuazione).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia sono emanate le relative norme di attuazione. Il
decreto di cui al presente comma disciplina, in particolare,
le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'albo,
compresi i contributi che gli iscritti sono tenuti a versare,
l'istituzione delle sedi provinciali e regionali dell'ordine,
la costituzione dei consigli provinciali e regionali quali
organi collegiali degli ordini e le relative modalità
elettorali.
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