| (Disposizioni transitorie).
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i presidenti dei tribunali dei
Pag. 6
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nominano un commissario di comprovata esperienza nel
settore della sociologia che provvede alla formazione
dell'albo, ai sensi del presente articolo.
2. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione dei
risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui
al comma 4, il commissario indice le elezioni per i consigli
provinciali e regionali dell'ordine di cui all'articolo 7. A
tali fini il commissario provvede alla nomina di un presidente
di seggio, di un vicepresidente, di due scrutatori e di un
segretario, scegliendoli tra i funzionari della pubblica
amministrazione.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 1, lettere a) e b), è consentita
l'iscrizione all'albo su domanda da presentare entro sessanta
giorni dalla data di nomina del commissario di cui al comma 1
da parte dei:
a) professori ordinari, straordinari, associati,
fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato
discipline sociologiche nelle università italiane, nonché ai
ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline
sociologiche;
b) laureati in sociologia e in scienze politiche
ad indirizzo politico-sociale che possano dimostrare di avere
svolto per almeno due anni complessivi nel corso degli ultimi
dieci attività documentata di sociologo presso enti o
istituzioni pubbliche e private.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è bandita una sessione speciale di esami di
Stato, per titoli ed esami, alla quale sono ammessi a domanda
coloro che risultino in possesso di un diploma di laurea
conseguito al termine di un corso di durata non inferiore a
quattro anni, rilasciato da una università e che documentino
di avere svolto, dopo il conseguimento della laurea per almeno
due anni nel corso degli ultimi dieci attività documentata di
sociologo presso enti o istituzioni pubbliche e private.
Pag. 7
5. La sessione speciale di esami di Stato di cui al comma
4, è rinnovata annualmente, per un periodo non superiore a
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per i laureati in discipline economiche e sociali in
possesso della documentazione attestante l'effettuazione del
tirocinio di cui all'articolo 2.
| |