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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1344
DDL0092-0010
Progetto di legge Camera n. 92 - testo presentato - (DDL13-92)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C92. TESTIPDL
...C92.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC92 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Disposizioni transitorie). 
     1.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, i presidenti dei tribunali dei
 
                               Pag. 6
 
  capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di
  Bolzano nominano un commissario di comprovata esperienza nel
  settore della sociologia che provvede alla formazione
  dell'albo, ai sensi del presente articolo.
     2.  Entro tre mesi dalla data di pubblicazione dei
  risultati della sessione speciale dell'esame di Stato di cui
  al comma 4, il commissario indice le elezioni per i consigli
  provinciali e regionali dell'ordine di cui all'articolo 7.  A
  tali fini il commissario provvede alla nomina di un presidente
  di seggio, di un vicepresidente, di due scrutatori e di un
  segretario, scegliendoli tra i funzionari della pubblica
  amministrazione.
     3.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5,
  comma 1, lettere  a)  e  b),  è consentita
  l'iscrizione all'albo su domanda da presentare entro sessanta
  giorni dalla data di nomina del commissario di cui al comma 1
  da parte dei:
         a)  professori ordinari, straordinari, associati,
  fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato
  discipline sociologiche nelle università italiane, nonché ai
  ricercatori e assistenti universitari di ruolo in discipline
  sociologiche;
         b)  laureati in sociologia e in scienze politiche
  ad indirizzo politico-sociale che possano dimostrare di avere
  svolto per almeno due anni complessivi nel corso degli ultimi
  dieci attività documentata di sociologo presso enti o
  istituzioni pubbliche e private.
     4.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge è bandita una sessione speciale di esami di
  Stato, per titoli ed esami, alla quale sono ammessi a domanda
  coloro che risultino in possesso di un diploma di laurea
  conseguito al termine di un corso di durata non inferiore a
  quattro anni, rilasciato da una università e che documentino
  di avere svolto, dopo il conseguimento della laurea per almeno
  due anni nel corso degli ultimi dieci attività documentata di
  sociologo presso enti o istituzioni pubbliche e private.
 
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     5.  La sessione speciale di esami di Stato di cui al comma
  4, è rinnovata annualmente, per un periodo non superiore a
  cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, per i laureati in discipline economiche e sociali in
  possesso della documentazione attestante l'effettuazione del
  tirocinio di cui all'articolo 2.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-92 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0092 TOTPAG=0007 TOTDOC=0011 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=031 PAGFIN=0007 RIGFIN=007 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=009200 00 FASCIDC=13DDL0092 SORTNAV=0009200 000 00000 ZZDDLC92 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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