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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1347
DDL0093-0002
Progetto di legge Camera n. 93 - testo presentato - (DDL13-93)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C93. TESTIPDL
...C93.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC93 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - L'alcoldipendenza sembra
  destinata a rimanere uno dei più gravi problemi sociali,
  medici e psicologici del nostro Paese se non si interviene in
  tempo e con misure adeguate.  Pur essendovi normative a livello
  regionale, non esiste ancora nel nostro Paese una legge-quadro
  nazionale che dia direttive unificate sugli interventi da
  attivare per la prevenzione, la cura e il reinserimento
  dell'alcoldipendente.
     Fino a qualche decennio fa l'alcolismo poteva considerarsi
  relegato a quelle aree geografiche dove la produzione di vino
  faceva parte dell'economia del luogo e quindi il bere era
  inserito in una ritualità.  Attualmente non si parla più di
  consumo di solo vino: nel tempo si sono fatti strada i
  superalcolici, gli aperitivi, gli amari e la birra.  Ognuno di
  questi ha creato così dei  target  a cui inviare il
  proprio messaggio e, vista la disponibilità del prodotto,
  visto il modo intrigante con cui viene offerto, tutte le fasce
  di età risultano essere interessate al problema, dagli
  adolescenti agli adulti, in un  continuum  senza
  interruzione di ogni condizione sociale ed economica.
  Interessante è l'incremento dell'alcolismo al femminile: un
  alcolista su tre è donna, e la categoria maggiormente colpita
  è quella delle casalinghe, oggetto di particolari messaggi
  distorcenti la realtà e la loro condizione; da una indagine
  conoscitiva di un'associazione privata risulta che il 10 per
  cento del campione intervistato si definiva "forte
  bevitrice".
     La cifra di 30.000 morti l'anno per cause alcol-correlate
  rilevate dalle associazioni che lottano contro l'alcolismo e
  quella di 17.000 rilevata dall'ISTAT sono ormai obsolete
  (risalgono al 1989), ma le sole che indichino la gravità del
  problema (salvo fare riferimento a statistiche recenti ma
  altrettanto inattendibili perché pilotate
 
                               Pag. 2
 
  dalle associazioni
  tra i produttori di vino e i produttori di birra e malto): la
  cirrosi epatica, la psicosi alcolica, i tumori maligni
  dell'apparato gastro-esofageo sono tra i danni fisici
  irreversibili che l'abuso di alcol comporta; gli omicidi, i
  suicidi, la violenza in famiglia, gli incidenti sul lavoro e
  quelli stradali sono le più gravi tra le conseguenze sociali.
  Ingenti sono i costi economici sostenuti ogni anno per gli
  interventi di cura, se si calcola che il costo medio
  giornaliero individuale di una degenza ospedaliera è di
  600.000 lire e nel 1988 (ultimo dato ISTAT) i ricoveri per
  dipendenza dall'alcool sono stati 3.753, di cui ben 1.011
  primi ricoveri!  Nonostante quindi la problematica si presenti
  con requisiti così gravi, scarso è stato finora l'interesse
  riservatole, dal momento che essa è stata sempre associata, e
  quindi trattata in subordine, al fenomeno della
  tossicodipendenza.
     Prevenzione quindi attraverso il coinvolgimento degli enti
  locali, quali regioni, province, comuni, che si faranno carico
  a loro volta con gli organismi competenti - unità sanitarie
  locali, associazioni di volontariato, cooperative sociali,
  sindacati, organismi scolastici, operanti ognuno nel proprio
  ambito di competenza - di attività volte alla prevenzione
  attraverso programmi di educazione, informazione, formazione e
  sensibilizzazione sul problema dell'alcoldipendenza.
     La presente proposta di legge, partendo dal recepimento
  delle risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio
  d'Europa, intende affrontare il problema dell'alcolismo sotto
  il profilo del recupero dei soggetti alcoldipendenti e
  dell'informazione sul problema attraverso l'opera di
  prevenzione.
     Gli interventi per la prevenzione, la cura e la
  riabilitazione degli stati o condizioni patologiche correlati
  all'uso di bevande alcoliche sono affidati alle direttive del
  Ministro della sanità, anche sulla base del decreto
  ministeriale 3 agosto 1993, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 197 del 23 agosto 1993.
     Ai fini dell'informazione e dei relativi interventi nei
  rispettivi settori vengono coinvolti i Ministeri della
  pubblica istruzione, di grazia e giustizia (per quanto
  riguarda i detenuti), della difesa, dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato in relazione alle etichette dei
  contenitori di bevande alcoliche, e il Ministero dei trasporti
  e della navigazione per evidenziare la pericolosità nella
  conduzione di veicoli in rapporto al consumo di alcolici.
     Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
  interviene rispetto ai piani socio-assistenziali regionali
  affinché in questi ultimi siano previsti interventi per
  comunità-alloggio, dormitori, pronto intervento, eccetera.  Le
  associazioni di volontariato che operano nel settore
  dell'assistenza agli alcolisti sono riconosciute e ricevono il
  sostegno degli enti locali.
     Le regioni sono chiamate ad attuare le direttive del
  Ministro della sanità attraverso l'adozione di normative
  regionali che provvedono alla promozione della salute, alla
  prevenzione, alla riabilitazione e al reinserimento dei
  soggetti con problemi e patologie alcolcorrelate.  Le unità
  sanitarie locali svolgono un ruolo di primaria importanza
  nell'applicazione delle normative statali e regionali.
     Il ruolo del medico e del pediatra di base sono
  espressamente previsti quale supporto alle unità sanitarie
  locali.
     E' prevista anche l' équipe  per l'alcoldipendenza
  definita dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano.  L' équipe  per
  l'alcoldipendenza opera nell'ambito delle unità sanitarie
  locali, in ambito ospedaliero o in istituto di ricovero e
  cura.
     In particolare, poi, si richiama l'attenzione
  sull'articolo 16 della proposta di legge in esame che prevede
  norme che disciplinano la pubblicità degli alcolici.  Inoltre
  l'articolo 17 prevede che il finanziamento della prevenzione,
  cura, reinserimento sociale e rilevazione
  statistico-epidemiologica dell'alcoldipendenza avvenga
  attraverso una somma proveniente dagli introiti fiscali
  derivanti dal commercio di bevande alcoliche.
 
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