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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1350
DDL0093-0005
Progetto di legge Camera n. 93 - testo presentato - (DDL13-93)
(suddiviso in 22 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C93. TESTIPDL
...C93.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC93 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Competenze del Ministro della sanità).
     1.  Le attività riguardanti la prevenzione, la cura e la
  riabilitazione degli stati o delle condizioni patologiche
  correlati all'abuso di bevande alcoliche sono soggette alle
  direttive, all'indirizzo, ed al coordinamento del Ministero
  della sanità, secondo i princìpi e gli obiettivi del Servizio
  sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23
  dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
     2.  Il Ministro della sanità determina con propri decreti,
  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
  emanare entro sessanta
 
                               Pag. 4
 
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge:
         a)  gli indirizzi per le attività di prevenzione,
  cura e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e
  patologie correlate all'abuso di bevande alcoliche, da
  realizzare attraverso la collaborazione dei medici di base,
  dei consultori, dei servizi per la tossicodipendenza
  territorialmente competenti, e dei servizi alcologici previsti
  dall'articolo 9 della presente legge;
         b)  le caratteristiche strutturali ed
  organizzative, anche relative alle piante organiche, dei
  servizi alcologici previsti dalla presente legge.  In
  particolare saranno disciplinate le funzioni, le modalità
  operative, l'articolazione, e la sede delle  équipes  per
  l'alcoldipendenza di cui all'articolo 10 nonché delle sezioni
  sperimentali protette di lungodegenza riabilitativa alcologica
  di cui all'articolo 12;
         c)  gli indirizzi per la raccolta da parte delle
  regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
  possono provvedere tramite le unità sanitarie locali, dei dati
  statistico-epidemiologici concernenti la dipendenza da bevande
  alcoliche, all'interno di un sistema informativo alcologico
  appositamente istituito.  Dovranno altresì essere definiti il
  modello della cartella clinica alcologica unica a livello
  nazionale per la registrazione delle attività dei servizi
  alcologici di cui all'articolo 9 ed il modello del
  questionario di cui si avvalgono i medesimi servizi per
  l'inoltro della relazione annuale prevista allo stesso
  articolo 9;
         d)  le patologie correlate all'abuso di bevande
  alcoliche per le quali i soggetti alcoldipendenti in
  trattamento di disassuefazione sono esonerati dalla
  partecipazione alla spesa sanitaria, modificando
  contestualmente il decreto del Ministro della sanità 1^
  febbraio 1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 32
  del 7 febbraio 1991;
         e)  gli indirizzi, di concerto con il Ministro di
  grazia e giustizia, per la prevenzione, la cura e la
  riabilitazione dei
 
                               Pag. 5
 
  soggetti con problemi e patologie correlati all'abuso di
  bevande alcoliche, detenuti in carcere o sottoposti a misure
  di custodia cautelare;
         f)  gli indirizzi, di concerto con il Ministro
  della difesa, per l'informazione finalizzata a prevenire i
  danni da abuso di bevande alcoliche nell'ambito delle scuole
  militari e delle caserme.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-93 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0093 TOTPAG=0011 TOTDOC=0022 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=018 PAGFIN=0005 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=009300 00 FASCIDC=13DDL0093 SORTNAV=0009300 000 00000 ZZDDLC93 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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