| (Competenze del Ministro della sanità).
1. Le attività riguardanti la prevenzione, la cura e la
riabilitazione degli stati o delle condizioni patologiche
correlati all'abuso di bevande alcoliche sono soggette alle
direttive, all'indirizzo, ed al coordinamento del Ministero
della sanità, secondo i princìpi e gli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
2. Il Ministro della sanità determina con propri decreti,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro sessanta
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giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge:
a) gli indirizzi per le attività di prevenzione,
cura e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e
patologie correlate all'abuso di bevande alcoliche, da
realizzare attraverso la collaborazione dei medici di base,
dei consultori, dei servizi per la tossicodipendenza
territorialmente competenti, e dei servizi alcologici previsti
dall'articolo 9 della presente legge;
b) le caratteristiche strutturali ed
organizzative, anche relative alle piante organiche, dei
servizi alcologici previsti dalla presente legge. In
particolare saranno disciplinate le funzioni, le modalità
operative, l'articolazione, e la sede delle équipes per
l'alcoldipendenza di cui all'articolo 10 nonché delle sezioni
sperimentali protette di lungodegenza riabilitativa alcologica
di cui all'articolo 12;
c) gli indirizzi per la raccolta da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
possono provvedere tramite le unità sanitarie locali, dei dati
statistico-epidemiologici concernenti la dipendenza da bevande
alcoliche, all'interno di un sistema informativo alcologico
appositamente istituito. Dovranno altresì essere definiti il
modello della cartella clinica alcologica unica a livello
nazionale per la registrazione delle attività dei servizi
alcologici di cui all'articolo 9 ed il modello del
questionario di cui si avvalgono i medesimi servizi per
l'inoltro della relazione annuale prevista allo stesso
articolo 9;
d) le patologie correlate all'abuso di bevande
alcoliche per le quali i soggetti alcoldipendenti in
trattamento di disassuefazione sono esonerati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, modificando
contestualmente il decreto del Ministro della sanità 1^
febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32
del 7 febbraio 1991;
e) gli indirizzi, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione dei
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soggetti con problemi e patologie correlati all'abuso di
bevande alcoliche, detenuti in carcere o sottoposti a misure
di custodia cautelare;
f) gli indirizzi, di concerto con il Ministro
della difesa, per l'informazione finalizzata a prevenire i
danni da abuso di bevande alcoliche nell'ambito delle scuole
militari e delle caserme.
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