| (Disposizioni sulla etichettatura
di prodotti).
1. I produttori di bevande alcoliche, gli importatori ed i
distributori delle stesse provvedono a stampare sulle
etichette dei rispettivi prodotti informazioni relative ai
danni alla salute derivanti dall'abuso degli stessi secondo le
modalità indicate con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della
sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Le aziende farmaceutiche sono tenute ad indicare sulle
confezioni dei farmaci la eventuale pericolosità per la guida
derivante dall'assunzione degli stessi ovvero la sussistenza
di controindicazioni all'uso contemporaneo dei medesimi
farmaci e di bevande alcoliche secondo le modalità indicate
con decreto del Ministro della sanità da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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