| (Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini della presente legge, programmano e
coordinano gli interventi per la prevenzione, la cura, la
riabilitazione ed il reinserimento sociale dei soggetti
alcoldipendenti e affetti da patologie correlate all'abuso di
bevande alcoliche; incentivano la ricerca, la formazione e
l'aggiornamento degli operatori del settore; istituiscono, nel
rispetto degli indirizzi definiti con il decreto del Ministro
della sanità di cui all'articolo 1 comma 2, lettera c),
un sistema informativo di raccolta dei dati
statistico-epidemiologici sull'andamento del fenomeno
dell'abuso di bevande alcoliche nel proprio ambito
territoriale.
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