| (Servizi alcologici).
1. Le regioni individuano, ai sensi del decreto del
Ministro della sanità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
b), i servizi alcologici. I servizi alcologici sono
costituiti da:
a) una équipe per l'alcoldipendenza, per la
cura e la riabilitazione ambulatoriale, costituita ai sensi
dell'articolo 10;
b) divisioni ospedaliere con disponibilità di
posti-letto per il trattamento in fase acuta di alcolismo,
dotate anche di ambulatorio e day-hospital alcologico
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divisionale per patologie correlate, secondo quanto previsto
dall'articolo 11;
c) sezioni sperimentali residenziali protette di
lungodegenza riabilitativa per pazienti selezionati
provenienti dalle divisioni ospedaliere.
2. I servizi alcologici esercitano le funzioni definite
dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e c).
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