| (E'quipe per l'alcoldipendenza).
Le regioni istituiscono, ai sensi del decreto del Ministro
della sanità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
la équipe per l'alcoldipendenza in corrispondenza di
un bacino di utenza di almeno un milione di abitanti o di
un'azienda ospedaliera o di un presidio ospedaliero
multizonale o di un istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico. Le regioni possono, tuttavia, provvedere
all'istituzione di équipe per l'alcoldipendenza in
corrispondenza di un bacino di utenza diverso da quello
indicato dal presente articolo, sulla base di particolari
caratteristiche del territorio, delle caratteristiche della
popolazione residente, delle risorse disponibili, nonché della
incidenza dei problemi correlati all'abuso di bevande
alcoliche.
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