| (Intervento ospedaliero).
1. Il trattamento del soggetto in fase acuta di alcolismo
è svolto presso le divisioni ospedaliere, qualora i soggetti
interessati rispondano alle seguenti condizioni:
a) non presentino gravi malattie internistiche o
psichiatriche;
b) non abbiano presentato in passato gravi
fenomeni astinenziali;
c) abbiano un buon rapporto familiare.
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2. Per le finalità del presente articolo le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a:
a) individuare le divisioni ospedaliere con
disponibilità di posti-letto adeguati a garantire l'attività
dell' équipe per l'alcoldipendenza;
b) garantire il raccordo tra l' équipe per
l'alcoldipendenza e la divisione ospedaliera ove essa è
insediata, al fine di redigere un quadro globale
medio-psicosociale del paziente e della sua famiglia, nonché
un programma di intervento riabilitativo individuale, di
coppia e di gruppo;
c) adottare la cartella clinica alcologica ed il
questionario di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
quali strumenti per registrare l'andamento dell'attività e
riferire al Ministro della sanità, al fine di confrontare i
rispettivi interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, e
definire le modalità ed i criteri generali per una politica
nazionale di intervento nel settore.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Ministro della sanità annualmente,
entro il 30 giugno, una relazione sugli interventi realizzati
ai sensi della presente legge.
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