| (Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro della sanità trasmette annualmente al
Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di
previsione del Ministero della sanità, una relazione sugli
interventi realizzati ai sensi delle disposizioni della
presente legge, predisposta sulla base delle informazioni
trasmesse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano secondo quanto previsto dall'articolo 11.
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