| (Disposizioni in materia di pubblicità).
1. La pubblicità delle bevande alcoliche non deve:
a) rivolgersi espressamente a minorenni, né, in
particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali
bevande;
b) collegare il consumo di alcolici con
prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di
autoveicoli;
c) creare l'impressione che il consumo di alcolici
contribuisca al successo sessuale o sociale;
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d) indurre a credere che le bevande alcoliche
possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che
contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto
psicologico;
e) incoraggiare un uso eccessivo di bevande
alcoliche o presentare in modo negativo l'astinenza o la
sobrietà;
f) usare l'indicazione del rilevante grado
alcolico come qualità positiva delle bevande.
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