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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1371
DDL0093-0004
Relazione Camera n. 93-A (DDL13-93-A)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C93A, C108A, C164A, C423A, C1025A, C1926A, C2835A, C3535A, C3542A, C3608A. TESTIPDL
...C93A, C108A, C164A, C423A, C1025A, C1926A, C2835A, C3535A, C3542A, C3608A.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC93A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Esaminato il testo unificato in oggetto;
        osservato che l'articolo 6, comma 1, lettera  b)
  del provvedimento in esame modifica l'articolo 186 del codice
  della strada, prevedendo che l'accertamento di alterazione
  psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool possa essere
  effettuato dagli organi di polizia stradale indipendentemente
  dalla circostanza che si sia verificato un incidente o che si
  abbia motivo di ritenere sussistente la situazione di
  alterazione da accertare, come, invece, stabilisce
  opportunamente la normativa vigente, al fine di delimitare
  l'ambito della discrezionalità dell'autorità accertante, alla
  quale non può essere attribuito il potere di effettuare
  accertamenti sulle persone, senza che siano previsti i criteri
  per l'esercizio di tale potere;
        rilevato che l'articolo 12 disciplina la materia della
  pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche prevedendo
  fattispecie illecite amministrative formulate in maniera non
  sufficientemente determinata, quali quelle relative ai divieti
  di pubblicità in trasmissioni all'interno di programmi rivolti
 
                              Pag. 12
 
  ai minori, in luoghi frequentati prevalentemente da minori o
  nella fascia oraria dalle 16 alle 19;
        rilevato che il divieto di pubblicità di bevande
  superalcoliche dalle ore 16 alle ore 19 è diretto a tutelare i
  minori i quali, peraltro, sono destinatari di programmi
  trasmessi anche in altre fasce orarie, per cui sembra congruo
  estendere il divieto almeno fino alle ore 20, ricomprendendovi
  anche il divieto di pubblicità di bevande alcoliche;
        osservato che la disposizione sanzionatoria prevista
  dall'articolo 12, comma 2, lettera  c)  appare di
  difficile applicazione concreta, nella parte in cui sanziona
  la rappresentazione in modo negativo dell'astinenza o della
  sobrietà dall'alcool, trattandosi di una condotta che nella
  realtà non sembra essere frequentemente realizzabile, al
  contrario di quella della rappresentazione in positivo
  dell'assunzione di bevande alcooliche, che il testo in esame
  non sanziona;
        rilevato che l'articolo 13 vieta, dalle ore 22 alle ore
  6, la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di
  servizio situate lungo le autostrade, in considerazione della
  loro pericolosità, per cui sembra opportuno estendere il
  divieto anche ad altre strade che presentano un livello di
  pericolosità non inferiore a quello delle autostrade;
        rilevato che l'articolo 14, che reca disposizioni sulla
  sicurezza nei luoghi di lavoro in riferimento alla
  somministrazione e assunzione di bevande alcoliche, prevede
  una sanzione amministrativa nel caso di violazione degli
  obblighi stabiliti ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, che,
  invece, non sembrano prevedere alcun precetto, il quale è
  piuttosto contenuto nel comma 1,
      esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
        con le seguenti condizioni:
        1) all'articolo 6, comma 1, la lettera  b)  sia
  sostituita dalla seguente:
            b)  all'articolo 186, comma 4, le parole: "In
  caso di incidente o" sono soppresse;
        2) all'articolo 12, comma 2, lettera  c),  le
  parole: "in modo negativo l'astinenza o la sobrietà
  dall'alcol" siano sostituite dalle seguenti: "in modo positivo
  l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche";
        3) all'articolo 14, comma 4, le parole: "ai commi 2 e
  3" siano sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
        e con le seguenti osservazioni:
        1) all'articolo 12, siano specificamente determinati i
  criteri per l'individuazione, al comma 2, dei programmi
  rivolti ai minori, al comma 3, dei luoghi frequentati
  prevalentemente dai minori di 18 anni di età;
 
                              Pag. 13
 
        2) all'articolo 12, comma 2, sia valutata l'opportunità
  di aggiungere la seguente lettera: " d-bis)  sia trasmessa
  nella fascia oraria dalle ore 16 alle ore 20" e di sopprimere
  conseguentemente il comma 4;
        3) all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di
  estendere il divieto della vendita di bevande superalcoliche
  dalle ore 22 alle ore 6 anche alle aree di servizio situate
  lungo strada extra-urbana principale e strada extra-urbana
  secondaria.
 
DATA=000224 FASCID=DDL13-93-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0093 TOTPAG=0028 TOTDOC=0032 NDOC=0004 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PP PAGINIZ=0011 RIGINIZ=021 PAGFIN=0013 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=009300A00 FASCIDC=13DDL0093 A SORTNAV=0009300A000 00000 ZZDDLC93A NDOC0004 TIPDOCL DOCTIT0004 NDOC0004



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