| Esaminato il testo unificato in oggetto;
osservato che l'articolo 6, comma 1, lettera b)
del provvedimento in esame modifica l'articolo 186 del codice
della strada, prevedendo che l'accertamento di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool possa essere
effettuato dagli organi di polizia stradale indipendentemente
dalla circostanza che si sia verificato un incidente o che si
abbia motivo di ritenere sussistente la situazione di
alterazione da accertare, come, invece, stabilisce
opportunamente la normativa vigente, al fine di delimitare
l'ambito della discrezionalità dell'autorità accertante, alla
quale non può essere attribuito il potere di effettuare
accertamenti sulle persone, senza che siano previsti i criteri
per l'esercizio di tale potere;
rilevato che l'articolo 12 disciplina la materia della
pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche prevedendo
fattispecie illecite amministrative formulate in maniera non
sufficientemente determinata, quali quelle relative ai divieti
di pubblicità in trasmissioni all'interno di programmi rivolti
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ai minori, in luoghi frequentati prevalentemente da minori o
nella fascia oraria dalle 16 alle 19;
rilevato che il divieto di pubblicità di bevande
superalcoliche dalle ore 16 alle ore 19 è diretto a tutelare i
minori i quali, peraltro, sono destinatari di programmi
trasmessi anche in altre fasce orarie, per cui sembra congruo
estendere il divieto almeno fino alle ore 20, ricomprendendovi
anche il divieto di pubblicità di bevande alcoliche;
osservato che la disposizione sanzionatoria prevista
dall'articolo 12, comma 2, lettera c) appare di
difficile applicazione concreta, nella parte in cui sanziona
la rappresentazione in modo negativo dell'astinenza o della
sobrietà dall'alcool, trattandosi di una condotta che nella
realtà non sembra essere frequentemente realizzabile, al
contrario di quella della rappresentazione in positivo
dell'assunzione di bevande alcooliche, che il testo in esame
non sanziona;
rilevato che l'articolo 13 vieta, dalle ore 22 alle ore
6, la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di
servizio situate lungo le autostrade, in considerazione della
loro pericolosità, per cui sembra opportuno estendere il
divieto anche ad altre strade che presentano un livello di
pericolosità non inferiore a quello delle autostrade;
rilevato che l'articolo 14, che reca disposizioni sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro in riferimento alla
somministrazione e assunzione di bevande alcoliche, prevede
una sanzione amministrativa nel caso di violazione degli
obblighi stabiliti ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, che,
invece, non sembrano prevedere alcun precetto, il quale è
piuttosto contenuto nel comma 1,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) sia
sostituita dalla seguente:
b) all'articolo 186, comma 4, le parole: "In
caso di incidente o" sono soppresse;
2) all'articolo 12, comma 2, lettera c), le
parole: "in modo negativo l'astinenza o la sobrietà
dall'alcol" siano sostituite dalle seguenti: "in modo positivo
l'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche";
3) all'articolo 14, comma 4, le parole: "ai commi 2 e
3" siano sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 12, siano specificamente determinati i
criteri per l'individuazione, al comma 2, dei programmi
rivolti ai minori, al comma 3, dei luoghi frequentati
prevalentemente dai minori di 18 anni di età;
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2) all'articolo 12, comma 2, sia valutata l'opportunità
di aggiungere la seguente lettera: " d-bis) sia trasmessa
nella fascia oraria dalle ore 16 alle ore 20" e di sopprimere
conseguentemente il comma 4;
3) all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di
estendere il divieto della vendita di bevande superalcoliche
dalle ore 22 alle ore 6 anche alle aree di servizio situate
lungo strada extra-urbana principale e strada extra-urbana
secondaria.
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