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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1385
DDL0093-0018
Relazione Camera n. 93-A (DDL13-93-A)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C93A, C108A, C164A, C423A, C1025A, C1926A, C2835A, C3535A, C3542A, C3608A. TESTIPDL
...C93A, C108A, C164A, C423A, C1025A, C1926A, C2835A, C3535A, C3542A, C3608A.
...TESTO unificato della Commissione Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC93A ZZ13 ZZPD ZZRM
                (Consulta nazionale sull'alcol
                e sui problemi alcolcorrelati).
     1.  E' istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui
  problemi alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta",
  composta da:
       a)  il Ministro per la solidarietà sociale che la
  presiede;
       b)  tre membri designati dal Ministro per la
  solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una
  comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di
  problemi alcolcorrelati;
       c)  quattro membri designati dalla Conferenza
  permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano;
       d)  il direttore dell'Istituto superiore di sanità
  o un suo delegato;
       e)  un rappresentante del Consiglio nazionale delle
  ricerche, designato dal suo presidente;
       f)  due membri designati dal Ministro per la
  solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni
  di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di
  auto-mutuo aiuto attive nel settore;
       g)  due membri designati dal Ministro per la
  solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle
  politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle
  associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande
  alcoliche;
       h)  due membri designati dal Ministro della
  sanità;
       i)  il presidente della Società italiana di
  alcologia o un suo delegato.
 
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     2.  La Consulta nomina al proprio interno un
  vicepresidente.
     3.  Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1,
  lettere  c), d), e), f)  ed  h),  è designato un
  membro supplente.  I componenti della Consulta durano in carica
  tre anni e possono essere riconfermati.  Entro sessanta giorni
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
  definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei
  gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di
  cui al comma 1, lettere  b), c), f)  e  g).
     4.  La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di
  un terzo dei suoi componenti.  Per la validità delle riunioni è
  richiesta la presenza della metà dei componenti.  Con decreto
  del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla
  disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della
  Consulta.
     5.  La Consulta:
       a)  collabora nella predisposizione della relazione
  prevista dall'articolo 8, esaminando, a tal fine, i dati
  relativi allo stato di attuazione della presente legge e
  quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi
  dell'articolo 3, comma 1, lettera  c)  dalle regioni e
  dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
       b)  formula proposte ai Ministri competenti, alle
  regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
  il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti
  dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
       c)  collabora con enti ed organizzazioni
  internazionali che si occupano di alcol e di problemi
  alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione
  mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal
  Ministro della sanità;
       d)  fornisce ai Ministri competenti, alle regioni
  ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in
  ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi
  alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente
  legge.
 
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     6.  Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è
  autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere
  dall'anno 2000.
 
DATA=000224 FASCID=DDL13-93-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0093 TOTPAG=0028 TOTDOC=0032 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=005 PAGFIN=0023 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=009300A00 FASCIDC=13DDL0093 A SORTNAV=0009300A000 00000 ZZDDLC93A NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



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