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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1397
DDL0093-0030
Relazione Camera n. 93-A (DDL13-93-A)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C93A, C108A, C164A, C423A, C1025A, C1926A, C2835A, C3535A, C3542A, C3608A. TESTIPDL
...C93A, C108A, C164A, C423A, C1025A, C1926A, C2835A, C3535A, C3542A, C3608A.
...TESTO unificato della Commissione Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC93A ZZ13 ZZPD ZZRM
         (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro).
     1.  Nelle attività lavorative che comportano un elevato
  rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
  l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
  concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di
  bevande alcoliche e superalcoliche.
     2.  Per le finalità previste dal presente articolo i
  controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere
  effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi
 
                              Pag. 28
 
  dell'articolo 2, comma 1, lettera  d),  del decreto
  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
  modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la
  prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con
  funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende
  unità sanitarie locali.
     3.  Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che
  intendano accedere ai programmi terapeutici e di
  riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma
  1, o presso altre strutture riabilitative, si applica
  l'articolo 124 del testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
     4.  Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma
  1 del presente articolo è punito con la sanzione
  amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
  1 milione a lire 5 milioni.
 
DATA=000224 FASCID=DDL13-93-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0093 TOTPAG=0028 TOTDOC=0032 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0014 COMM= PD PAGINIZ=0027 RIGINIZ=023 PAGFIN=0028 RIGFIN=017 UPAG=SI PAGEIN=27 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=009300A00 FASCIDC=13DDL0093 A SORTNAV=0009300A000 00000 ZZDDLC93A NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0014 NDOC0014



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