| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
TESTIPDL
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| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
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| La Commissione Giustizia,
esaminati gli emendamenti in oggetto,
rilevato che l'emendamento Lucchese 12.4 appare
indeterminato nella parte in cui è fatto riferimento alla
emulazione nei confronti di personaggi famosi nei vari campi
delle attività umane;
(*) Per i pareri espressi sul testo unificato
risultante dall'esame svolto in sede referente si veda lo
stampato n. 93-108-164-423-1025-1926-2835-3535-3542-
3608-A.
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ritenuto che l'emendamento Cuccu 12.6 prescrivendo il
divieto di pubblicità diretta o indiretta delle bevande
alcoliche nei luoghi frequentati esclusivamente dai minori di
18 anni di età, rende di fatto sostanzialmente inapplicabile
il comma 3 dell'articolo 12, non essendo astrattamente
configurabili luoghi frequentati esclusivamente da minori di
anni 18;
rilevato che l'emendamento Polenta ed altri 12.8
(seconda versione) appare indefinito e di difficile
valutazione oggettiva per quanto riguarda il riferimento al
grado di diffusione, tra i minori, della stampa giornaliera o
periodica, in relazione alla quale si pone il divieto della
pubblicità di bevande superalcoliche;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
all'emendamento Lucchese 12.4, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di precisare meglio la fattispecie ivi
contemplata, atteso che risulta generico e privo del requisito
della determinatezza il riferimento alla emulazione, nei
confronti di personaggi famosi nei vari campi delle attività
umane, cui sarebbe diretta la pubblicità cui si riferisce la
norma;
all'emendamento Cuccu 12.6, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della
norma, secondo cui si prescrive il divieto di pubblicità
diretta o indiretta delle bevande alcoliche nei luoghi
frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età,
introducendo altresì nel testo della disposizione specifici
criteri per la individuazione dei luoghi frequentati
prevalentemente dai minori di 18 anni di età;
all'emendamento Polenta ed altri 12.8 (seconda
versione), valuti la Commissione di merito l'opportunità di
precisare meglio la fattispecie ivi contemplata, in relazione
al divieto della pubblicità di bevande superalcoliche sulla
stampa giornaliera e periodica destinata o diffusa fra i
minori. Risulta infatti generico e di difficile valutazione
oggettiva il riferimento al grado di diffusione, tra i minori,
della stampa giornaliera o periodica.
(Parere espresso il 3 ottobre 2000).
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