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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1402
DDL0093-0003
Progetto di legge Camera n. 93/RED - testo redigente - (DDL13-93/RED)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542, C3608. TESTIPDL
...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542, C3608.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC93A50 ZZ13 ZZPP
      La Commissione Giustizia,
        esaminati gli emendamenti in oggetto,
        rilevato che l'emendamento Lucchese 12.4 appare
  indeterminato nella parte in cui è fatto riferimento alla
  emulazione nei confronti di personaggi famosi nei vari campi
  delle attività umane;
      (*) Per i pareri espressi sul testo unificato
  risultante dall'esame svolto in sede referente si veda lo
  stampato n. 93-108-164-423-1025-1926-2835-3535-3542-
  3608-A.
 
                               Pag. 5
 
        ritenuto che l'emendamento Cuccu 12.6 prescrivendo il
  divieto di pubblicità diretta o indiretta delle bevande
  alcoliche nei luoghi frequentati esclusivamente dai minori di
  18 anni di età, rende di fatto sostanzialmente inapplicabile
  il comma 3 dell'articolo 12, non essendo astrattamente
  configurabili luoghi frequentati esclusivamente da minori di
  anni 18;
        rilevato che l'emendamento Polenta ed altri 12.8
  (seconda versione) appare indefinito e di difficile
  valutazione oggettiva per quanto riguarda il riferimento al
  grado di diffusione, tra i minori, della stampa giornaliera o
  periodica, in relazione alla quale si pone il divieto della
  pubblicità di bevande superalcoliche;
       esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
       all'emendamento Lucchese 12.4, valuti la Commissione di
  merito l'opportunità di precisare meglio la fattispecie ivi
  contemplata, atteso che risulta generico e privo del requisito
  della determinatezza il riferimento alla emulazione, nei
  confronti di personaggi famosi nei vari campi delle attività
  umane, cui sarebbe diretta la pubblicità cui si riferisce la
  norma;
       all'emendamento Cuccu 12.6, valuti la Commissione di
  merito l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della
  norma, secondo cui si prescrive il divieto di pubblicità
  diretta o indiretta delle bevande alcoliche nei luoghi
  frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età,
  introducendo altresì nel testo della disposizione specifici
  criteri per la individuazione dei luoghi frequentati
  prevalentemente dai minori di 18 anni di età;
       all'emendamento Polenta ed altri 12.8 (seconda
  versione), valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  precisare meglio la fattispecie ivi contemplata, in relazione
  al divieto della pubblicità di bevande superalcoliche sulla
  stampa giornaliera e periodica destinata o diffusa fra i
  minori.  Risulta infatti generico e di difficile valutazione
  oggettiva il riferimento al grado di diffusione, tra i minori,
  della stampa giornaliera o periodica.
  (Parere espresso il 3 ottobre 2000).
 
DATA=000628 FASCID=DDL13-93/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0093 TOTPAG=0020 TOTDOC=0025 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PP PAGINIZ=0004 RIGINIZ=020 PAGFIN=0005 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=009300A50 FASCIDC=13DDL0093 A50 SORTNAV=0009300A500 00000 ZZDDLC93A50 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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