| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
TESTIPDL
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| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
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| La X Commissione,
esaminati gli emendamenti al testo unificato delle
proposte di legge C. 93-A ed abbinate approvati dalla XII
Commissione Affari sociali in sede redigente;
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considerato che il provvedimento persegue, fra l'altro,
la condivisibile finalità di favorire la diffusione di una
corretta informazione sui danni diretti ed indiretti derivanti
dall'abuso alcolico;
rilevato che l'articolo 12 prevede, in particolare, una
regolamentazione della pubblicità relativa alle bevande
alcoliche e superalcoliche;
ribadita l'esigenza di evitare l'introduzione di norme
che penalizzino inutilmente le imprese operanti in un settore
produttivo importante per il Paese, sia da un punto di vista
economico, sia sotto il profilo occupazionale,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
sugli emendamenti Polenta 12.2 e Lucchese 12.7;
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento Polenta 12.8 (seconda versione), a
condizione che alla lettera a), le parole: "destinata o
diffusa fra i" siano sostituite dalle seguenti: "destinata
ai", e che la lettera b) sia sostituita con la seguente:
" b) nelle sale cinematografiche in occasione della
proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei
minori";
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 12.10 del relatore e Lucchese 12.4, in
quanto essi recano previsioni che limiterebbero eccessivamente
la possibilità di effettuare la pubblicità di bevande
alcoliche, anche a bassa gradazione, andando oltre le
condivisibili finalità dell'articolo 12, che appaiono
adeguatamente perseguibili sulla base dell'attuale
formulazione della norma ed in particolare della lettera c)
del comma 2;
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento Cuccu 12.6, rilevando che la modifica
proposta al comma 3 dell'articolo 12 non contribuisce a
chiarire la nozione di luoghi "frequentati (...) dai minori di
18 anni di età" e potrebbe, al contrario, rendere
sostanzialmente inapplicabile la disposizione.
(Parere espresso il 3 ottobre 2000).
La X Commissione,
esaminato nuovamente l'emendamento 12.10 del relatore,
riferito al testo unificato delle proposte di legge C. 93-A ed
abbinate ed approvato dalla XII Commissione in sede
redigente;
ribadita l'esigenza che la nuova normativa in materia di
alcol e di problemi alcolcorrelati, nel perseguire la finalità
di favorire una corretta informazione sui danni diretti ed
indiretti derivanti dall'abuso alcolico, non penalizzi
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inutilmente le imprese operanti nel settore della produzione e
distribuzione di bevande alcoliche,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
sull'emendamento 12.10 del relatore,
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
riformulare l'emendamento nel senso di prevedere il divieto
per la sola pubblicità che rappresenti in modo positivo
l'assunzione abituale e l'abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche.
(Parere espresso il 5 dicembre 2000).
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