| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
TESTIPDL
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| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
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| (Attribuzioni dello Stato).
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto
delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni
del piano sanitario nazionale, sono definiti:
a) i requisiti minimi, strutturali ed
organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività
di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo
criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli
stessi;
b) gli standard minimi di attività dei
servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate
alla lettera a);
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c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi
all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare
secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e la
diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;
d) le azioni di informazione e di prevenzione da
realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie
militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei
luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i
controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il
rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol,
dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee,
secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire
un'attività di controllo continuativa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta
un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a
carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati
nelle terapie antiabuso o anticraving dell'alcolismo,
per i quali è necessaria la prescrizione medico-specialistica.
I medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati dalle
farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie
territoriali, secondo modalità definite con decreto del
Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più
rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le
organizzazioni delle imprese distributrici.
4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di
cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa
massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno
2001. Per la realizzazione delle attività di informazione e di
prevenzione di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata
la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere
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dall'anno 2001. Per le attività di cui al comma 2 è
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
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