| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
TESTIPDL
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| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
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| (Consulta nazionale sull'alcol
e sui problemi alcolcorrelati).
1. E' istituita la Consulta nazionale sull'alcol e sui
problemi alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta",
composta da:
a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la
presiede;
b) tre membri designati dal Ministro per la
solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una
comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di
problemi alcolcorrelati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità
o un suo delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la
solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni
di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di
auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g) due membri designati dal Ministro per la
solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle
associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande
alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della
sanità;
i) due membri designati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
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l) il presidente della Società italiana di
alcologia o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un
vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1,
lettere c), d), e), f) ed h), è designato un
membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica
tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei
gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di
cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di
un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è
richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla
disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della
Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della relazione
prevista dall'articolo 8, esaminando, a tal fine, i dati
relativi allo stato di attuazione della presente legge e
quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai Ministri competenti, alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti
dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed organizzazioni
internazionali che si occupano di alcol e di problemi
alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione
mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal
Ministro della sanità;
d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in
ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi
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alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente
legge.
6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è
autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
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