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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1411
DDL0093-0012
Progetto di legge Camera n. 93/RED - testo redigente - (DDL13-93/RED)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542, C3608. TESTIPDL
...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542, C3608.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC93A50 ZZ13 ZZPD
             (Modifiche al codice della strada).
     1.  Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
       a)  all'articolo 119, comma 8, lettera  c),
  dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Qualora siano
  sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano
  comportamenti o sintomi associabili a patologie
  alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la
  presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle
  attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
  sociale dei soggetti con problemi e patologie
  alcolcorrelati";
       b)  all'articolo 186, comma 4, le parole: "In caso
  di incidente o" sono soppresse.
     2.  Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
  propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10,
 
                              Pag. 15
 
  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede
  all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento
  dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori
  delle autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame
  per il conseguimento della patente di guida al fine di
  assicurare un'adeguata informazione sui rischi derivanti
  dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima
  della guida.
     3.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17,
  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al
  comma 1 dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di
  attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto
  del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
  preveda la modifica della concentrazione alcolemica portandola
  da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.
 
DATA=000628 FASCID=DDL13-93/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0093 TOTPAG=0020 TOTDOC=0025 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=019 PAGFIN=0015 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=009300A50 FASCIDC=13DDL0093 A50 SORTNAV=0009300A500 00000 ZZDDLC93A50 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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