Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1420
DDL0093-0021
Progetto di legge Camera n. 93/RED - testo redigente - (DDL13-93/RED)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542, C3608. TESTIPDL
...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542, C3608.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC93A50 ZZ13 ZZPD
           (Disposizioni in materia di pubblicità).
     1.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e
 
                              Pag. 18
 
  private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai
  rappresentanti della produzione, tenuto conto anche
  dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a
  denominazione di origine controllata, adottano un codice di
  autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei
  messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e
  superalcoliche.
     2.  E' vietata la pubblicità di bevande alcoliche e
  superalcoliche che:
       a)  sia trasmessa all'interno di programmi rivolti
  ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla
  trasmissione degli stessi;
       b)  attribuisca efficacia o indicazioni
  terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal
  Ministero della sanità;
       c)  rappresenti minori intenti al consumo di alcol
  ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande
  alcoliche o superalcoliche.
     3.  E' vietata la pubblicità diretta o indiretta delle
  bevande alcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai
  minori di 18 anni di età.
     4.  E' vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande
  superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
     5.  E' inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di
  bevande superalcoliche:
         a)  sulla stampa giornaliera e periodica destinata
  ai minori;
         b)  nelle sale cinematografiche in occasione della
  proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei
  minori.
     6.  La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
  4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel
  pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni.  La
  sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
     7.  La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle
  industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti
  radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari
  delle sale cinematografiche.
 
DATA=000628 FASCID=DDL13-93/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0093 TOTPAG=0020 TOTDOC=0025 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= FPD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=029 PAGFIN=0018 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=009300A50 FASCIDC=13DDL0093 A50 SORTNAV=0009300A500 00000 ZZDDLC93A50 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



Ritorna al menu della banca dati