| 1420 | |
| DDL0093-0021 | |
| Progetto di legge Camera n. 93/RED
- testo redigente - (DDL13-93/RED)
| |
| (suddiviso in 25 Unità Documento)
| |
|
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.17 dello stampato)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
TESTIPDL
| |
| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
| |
| | |
| ...TESTO
DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE
IN SEDE REDIGENTE
Legge quadro in materia di alcol
e di problemi alcolcorrelati.
| |
| Art. 13.
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC93A50
ZZ13 ZZPD
| |
| | |
| | |
| (Disposizioni in materia di pubblicità).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e
Pag. 18
private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai
rappresentanti della produzione, tenuto conto anche
dell'esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a
denominazione di origine controllata, adottano un codice di
autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei
messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e
superalcoliche.
2. E' vietata la pubblicità di bevande alcoliche e
superalcoliche che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti
ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla
trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni
terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal
Ministero della sanità;
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol
ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di bevande
alcoliche o superalcoliche.
3. E' vietata la pubblicità diretta o indiretta delle
bevande alcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai
minori di 18 anni di età.
4. E' vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande
superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. E' inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di
bevande superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata
ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della
proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei
minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La
sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle
industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari
delle sale cinematografiche.
| |
| DATA=000628 FASCID=DDL13-93/RED
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0093
TOTPAG=0020 TOTDOC=0025
NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= FPD
PAGINIZ=0017 RIGINIZ=029 PAGFIN=0018 RIGFIN=039 UPAG=NO
PAGEIN=17 PAGEFIN=18
SORTRES= SORTDDL=009300A50
FASCIDC=13DDL0093 A50
SORTNAV=0009300A500 00000
ZZDDLC93A50 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0006
NDOC0006
| |