| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
TESTIPDL
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| ...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542,
C3608.
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| (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro).
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato
rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i
controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere
effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la
prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con
funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende
unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che
intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma
1, o presso altre strutture riabilitative, si applica
l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto
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del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma
1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
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