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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1422
DDL0093-0023
Progetto di legge Camera n. 93/RED - testo redigente - (DDL13-93/RED)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542, C3608. TESTIPDL
...C93, C108, C164, C423, C1025, C1926, C2835, C3535, C3542, C3608.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC93A50 ZZ13 ZZPD
         (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro).
     1.  Nelle attività lavorative che comportano un elevato
  rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
  l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
  concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di
  bevande alcoliche e superalcoliche.
     2.  Per le finalità previste dal presente articolo i
  controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere
  effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi
  dell'articolo 2, comma 1, lettera  d),  del decreto
  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
  modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la
  prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con
  funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende
  unità sanitarie locali.
     3.  Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che
  intendano accedere ai programmi terapeutici e di
  riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma
  1, o presso altre strutture riabilitative, si applica
  l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di
  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
  tossicodipendenza, approvato con decreto
 
                              Pag. 20
 
  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
     4.  Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma
  1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
  pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
 
DATA=000628 FASCID=DDL13-93/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0093 TOTPAG=0020 TOTDOC=0025 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0006 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=011 PAGFIN=0020 RIGFIN=005 UPAG=SI PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=009300A50 FASCIDC=13DDL0093 A50 SORTNAV=0009300A500 00000 ZZDDLC93A50 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0006 NDOC0006



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