| Onorevoli Colleghi! - Le ragioni che ci hanno indotto a
ripresentare sotto forma di proposta di legge l'articolato
messo a punto durante i lavori della Commissione affari
sociali della Camera dei deputati nella XII legislatura sono
molteplici. Le più importanti sono quelle riguardanti la
crescente diffusione dell'automedicazione - che pone una
problematica anche di ordine sanitario - e il conseguente
attuale incremento del commercio e dell'uso di tali piante; la
necessità di modificare profondamente la normativa nazionale
vigente nel settore e in primo luogo la legge 6 gennaio 1931,
n. 99, che, oltre ad essere obsoleta e fortemente inadeguata
rispetto alle novità intervenute e alle nuove conoscenze
tossicofarmacologiche, è anche fonte di continui equivoci e
contrastanti pareri; la mancanza di una definizione
legislativa chiara dei profili e delle competenze delle figure
professionali operanti nel settore dell'erboristeria. Al
riguardo va rilevato che i ruoli dell'erboristeria e
dell'erborista discendono soltanto dalla tradizione e
dall'esperienza, sono giuridicamente incerti, sono oggetto di
ricorrenti interpretazioni controverse e vi è dunque bisogno
di ricercare una loro adeguata collocazione e definizione. La
stessa definizione e classificazione delle piante officinali
per uso erboristico richiede aggiornamenti e precisazioni.
Secondo la legislazione vigente "per piante officinali si
intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo". Il
regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, indica cinquantasette
piante officinali prontanee che sono in grado, a seconda delle
specie, di esplicare determinate azioni terapeutiche,
salutari, aromatizzanti e cosmetiche.
Tutta la normativa esistente in materia è comunque
imperniata sulla legge 6 gennaio 1931, n. 99, a cui fecero
seguito, nel 1932, il regolamento applicativo e il già
ricordato elenco delle piante dichiarate officinali. Da allora
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sono passati 60 anni; la realtà è profondamente mutata, ma le
leggi sono ancora le stesse ad eccezione di qualche vago punto
di riferimento offerto da alcune direttive CEE.
Sarà bene affermare che non è nostra intenzione né
sopravvalutare né sminuire il ruolo dell'erboristeria. C'è
qualche volta il rischio di una interpretazione di tipo magico
o superstizioso che va combattuta. Così come va combattuto e
scoraggiato ogni uso non corretto e non responsabile
dell'erboristeria, cui si deve guardare senza atteggiamenti
fideistici. Al tempo stesso va respinta ogni posizione
preconcetta o intento derisorio, nel rispetto di una
tradizione che ha le sue radici in una consolidata cultura
popolare.
Va ricordato che un'alta percentuale di piante officinali
consumate in Italia viene attualmente importata dall'estero,
anche se quelle estere, si sostiene da più parti, non sempre
eguagliano per qualità quelle nazionali, aggravando di varie
decine di miliardi il saldo negativo della nostra bilancia
agro-alimentare. Per converso sono sempre più numerosi gli
studiosi e gli esperti che ritengono che il nostro paese
possieda forti potenzialità nel campo della coltivazione di
dette piante. Un incremento di tale produzione, a cui mira,
assieme ad altre finalità, la presente proposta di legge,
consentirebbe, tra l'altro (come dimostrano alcune
significative esperienze in atto in Toscana ed in altre
regioni), il recupero di terre incolte e l'aumento
dell'occupazione giovanile, e potrebbe altresì consentire
nell'avvenire un apprezzabile incremento dell'esportazione di
buone qualità nazionali di piante officinali.
Inoltre, sia sulla base di ben note passate esperienze
(vedasi il largo contributo che le sostanze di origine
vegetale hanno dato e danno alla moderna farmacologia), sia
per gli orientamenti attuali derivanti, talvolta,
dall'isterilirsi della ricerca di composti sintetici, un
impulso alla attività di ricerca fitoterapica determinerebbe
nuovi stimoli anche alla ricerca farmaceutica.
La presente proposta di legge, volendo ricercare risposte
positive alle esigenze sopradette e ad altre ancora, ha lo
scopo di giungere ad una normativa moderna ed equilibrata che
disciplini la coltivazione, la raccolta, la trasformazione, il
commercio e la promozione della produzione e della ricerca nel
settore delle piante officinali utilizzabili in erboristeria
e, parzialmente, in farmaceutica. Costituendo l'erboristeria
un'attività che incide positivamente o negativamente, anche a
seconda della correttezza della sua applicazione, sullo stato
di salute dei cittadini si intende altresì promuovere
l'educazione igienica e sanitaria particolarmente dei giovani
attorno a questa materia.
La presente proposta di legge ha tenuto conto e si è
avvalsa degli importanti risultati a cui sono pervenuti il
dibattito e l'elaborazione compiuti dalle associazioni
professionali degli erboristi e da altre associazioni, da
esperti e studiosi della materia, da amministratori locali e
regionali. I presentatori della proposta si propongono di
fornire le risposte che sono oggi possibili e di compiere un
passo avanti essenziale per l'adeguamento e lo sviluppo della
normativa esistente, in modo da tutelare gli acquirenti e dare
tranquillità e sicurezza agli operatori erboristici.
Non è facile individuare le varie cause che hanno concorso
a determinare la diffusione dell'autoterapia ed il crescente
ricorso all'uso dei prodotti naturali con il conseguente
boom dell'erboristeria. Molto probabilmente ciò è dovuto
alla crescente convinzione dei limiti della farmacoterapia nei
confronti della patologia oggi prevalente, denominata da
malattie degenerative di origine ambientale e sociale, nonché
dai danni crescenti alla salute umana derivanti dall'uso
eccessivo e improprio dei farmaci. Va inoltre tenuta presente
la tendenza a riscoprire e a ricercare un più equilibrato
rapporto con la natura, anche per sfuggire alla spinta
consumistica e alle suggestioni di campagne pubblicitarie poco
scrupolose che stanno investendo anche il settore delle piante
officinali per uso erboristico.
Questo atteggiamento, accompagnato talvolta da una
infatuazione acritica verso i prodotti erboristici, parte
dalla convinzione che la sostanza naturale sia una garanzia di
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salute o, quanto meno, non esponga ai rischi indotti
dall'assunzione di medicinali.
A fronte di tale realtà, sembra in certi casi auspicabile
la sostituzione parziale dei medicamenti sintetici con piante
officinali, anche per ovviare al consumismo farmaceutico,
adeguandosi così ad altri paesi europei tra cui la Gran
Bretagna e la Repubblica federale di Germania. Ciò anche in
considerazione del fatto che non sembra dimostrato che un
principio attivo riprodotto per sintesi svolga lo stesso
effetto terapeutico del medesimo principio attivo presente in
medicamenti vegetali. Attualmente un terzo di tutti i prodotti
farmaceutici presenti nel mondo deriva da piante, e con i
miceti ed i batteri si supera il 60 per cento, ma in tale
derivazione è possibile e necessario andare ben oltre.
Ci pare comunque opportuno osservare che il fenomeno del
ritorno alla natura viene più volte utilizzato da varie
iniziative pubblicitarie che, avvalendosi della buona fede
dell'erborista, mirano alla ricerca di facili guadagni. Si
rende perciò ancora più necessaria un'azione dei poteri
pubblici per tutelare efficacemente gli interessi dei
consumatori e la salute dei cittadini. Al riguardo è bene
ricordare che il disposto, scarsamente attuato, dell'articolo
13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla
disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande, afferma quanto segue: "è
vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa
e in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando
denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o
attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati,
nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede
o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, la
sostanza, la qualità e le proprietà nutritive delle sostanze
alimentari stesse o vantando particolari azioni
medicamentose". Tutelare il consumatore vuol dire anche
informarlo che può incorrere in conseguenze dannose per la
salute quando egli faccia ricorso ad un uso eccessivo e
prolungato di piante officinali vendibili in erboristeria.
Pur essendo noto che i pericoli derivanti dall'uso dei
prodotti erboristici paiono essere sensibilmente ridotti
rispetto a quelli provenienti dal consumo di farmaci sintetici
è comunque necessario - anche perché l'erbortista, per quanto
esperto, non è un farmacista o un fitoterapista - considerare
l'autoterapia nei suoi risvolti sanitari ed adeguare le norme
legislative in modo da sottrarre i consumatori da eventuali
possibili pericoli, da inganni mercantili e tutelare la loro
salute.
All'erboristeria fa ricorso da sempre una fascia non
secondaria di cittadini traendone, in presenza di lievi
disfunzioni fisiologiche dell'organismo, a cui sono soggetti
anche gli individui sani, vari vantaggi e benefìci.
Del resto che l'erboristeria occupi uno spazio ed eserciti
un proprio ruolo è testimoniato anche dal fatto che
l'organizzazione mondiale della sanità ha creato un proprio
centro di ricerche che sta lavorando alla individuazione delle
piante officinali utilizzate in erboristeria. In ogni caso
l'automedicazione e l'erboristeria sono diventate delle realtà
consistenti con le quali anche il legislatore è chiamato a
misurarsi, cercando di disciplinarle in maniera corretta,
obiettiva e moderna.
Da quanto esposto finora emerge la necessità di sancire
mediante norme legislative che le piante officinali e i loro
derivati e le preparazioni erboristiche utilizzabili e
vendibili in erboristeria sono quelli non configurabili come
specialità medicinali, in grado di manifestare, anche a fini
preventivi, generici effetti benefici e salutari che
favoriscono funzioni fisiologiche e stimolano fisiologicamente
organi ed apparati dell'organismo, o che esercitano un effetto
igienico sul corpo mediante uso cosmetico, e che sono comunque
inoffensivi; e cioè prodotti suscettibili di impieghi diversi
da quello terapeutico. Al tempo stesso si tratta, in buona
parte, di piante e derivati che sono ormai da tempo largamente
acquisiti nell'uso comune, sia familiare, per l'alimentazione
e la correzione organolettica dei cibi, che artigianale ed
industriale a scopo aromatizzante, cosmetico, liquoristico,
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essenziero, enologico. Per tali impieghi - non
specificatamente erboristici - essi non sono oggetto della
presente proposta di legge e rimangono pertanto regolati da
altre specifiche vigenti norme.
L'erboristeria, così concepita e disciplinata, viene ad
avere un ruolo ed uno spazio propri, senza gli sconfinamenti e
i conseguenti conflitti, altrimenti inevitabili, con la
farmaceutica. I ruoli restano e devono restare ben diversi e
distinti, anche se può esservi, entro certi ambiti, una
determinata integrazione.
Rispetto alla normativa, la presente proposta di legge
innova fortemente anche per quanto concerne la formulazione
professionale e le competenze degli operatori del settore
erboristico. Ciò accresce la responsabilità ed eleva la
professionalità degli erboristi rispetto a quanto è sancito
nella legge 6 gennaio 1931, n. 99.
L'esperienza, inoltre, dimostra che usi diversi, anche
benefici e salutari, di prodotti erboristici, che non
presentano oltre misura un determinato potere tossico ed altri
rischi, sono possibili ed avvengono quotidianamente e
liberamente: ed è, ci pare, quanto la proposta di legge tende
ad assicurare e disciplinare.
Questa, coerente con le proprie finalità, rivolge una
particolare attenzione anche agli importanti punti concernenti
l'incentivazione, tramite le regioni, della coltivazione e
della ricerca scientifica sulle piante officinali.
L'incremento della produzione dovrà rispondere anche ad
esigenze di ordine economico e sociale; mentre lo sviluppo
della ricerca, sia pubblica sia privata, potrà contribuire ad
elevare il livello dell'erboristeria e a ridurre o contenere
l'uso dei farmaci di sintesi chimica.
Come abbiamo avuto occasione di osservare, una serie di
problemi connessi all'impiego delle piante officinali per uso
erboristico presenta implicazioni di ordine igienico e
sanitario. Di essi non potrà fare a meno di occuparsi il
Servizio sanitario nazionale - e, particolarmente, le unità
sanitarie locali - secondo lo spirito della riforma
sanitaria.
L'erboristeria è una realtà che fa parte degli usi e della
cultura del nostro e di molti altri popoli, e come tale va
seguita, regolata e controllata.
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