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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1426
DDL0094-0002
Progetto di legge Camera n. 94 - testo presentato - (DDL13-94)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C94. TESTIPDL
...C94.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC94 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Le ragioni che ci hanno indotto a
  ripresentare sotto forma di proposta di legge l'articolato
  messo a punto durante i lavori della Commissione affari
  sociali della Camera dei deputati nella XII legislatura sono
  molteplici.  Le più importanti sono quelle riguardanti la
  crescente diffusione dell'automedicazione - che pone una
  problematica anche di ordine sanitario - e il conseguente
  attuale incremento del commercio e dell'uso di tali piante; la
  necessità di modificare profondamente la normativa nazionale
  vigente nel settore e in primo luogo la legge 6 gennaio 1931,
  n. 99, che, oltre ad essere obsoleta e fortemente inadeguata
  rispetto alle novità intervenute e alle nuove conoscenze
  tossicofarmacologiche, è anche fonte di continui equivoci e
  contrastanti pareri; la mancanza di una definizione
  legislativa chiara dei profili e delle competenze delle figure
  professionali operanti nel settore dell'erboristeria.  Al
  riguardo va rilevato che i ruoli dell'erboristeria e
  dell'erborista discendono soltanto dalla tradizione e
  dall'esperienza, sono giuridicamente incerti, sono oggetto di
  ricorrenti interpretazioni controverse e vi è dunque bisogno
  di ricercare una loro adeguata collocazione e definizione.  La
  stessa definizione e classificazione delle piante officinali
  per uso erboristico richiede aggiornamenti e precisazioni.
  Secondo la legislazione vigente "per piante officinali si
  intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo".  Il
  regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, indica cinquantasette
  piante officinali prontanee che sono in grado, a seconda delle
  specie, di esplicare determinate azioni terapeutiche,
  salutari, aromatizzanti e cosmetiche.
     Tutta la normativa esistente in materia è comunque
  imperniata sulla legge 6 gennaio 1931, n. 99, a cui fecero
  seguito, nel 1932, il regolamento applicativo e il già
  ricordato elenco delle piante dichiarate officinali.  Da allora
 
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  sono passati 60 anni; la realtà è profondamente mutata, ma le
  leggi sono ancora le stesse ad eccezione di qualche vago punto
  di riferimento offerto da alcune direttive CEE.
     Sarà bene affermare che non è nostra intenzione né
  sopravvalutare né sminuire il ruolo dell'erboristeria.  C'è
  qualche volta il rischio di una interpretazione di tipo magico
  o superstizioso che va combattuta.  Così come va combattuto e
  scoraggiato ogni uso non corretto e non responsabile
  dell'erboristeria, cui si deve guardare senza atteggiamenti
  fideistici.  Al tempo stesso va respinta ogni posizione
  preconcetta o intento derisorio, nel rispetto di una
  tradizione che ha le sue radici in una consolidata cultura
  popolare.
     Va ricordato che un'alta percentuale di piante officinali
  consumate in Italia viene attualmente importata dall'estero,
  anche se quelle estere, si sostiene da più parti, non sempre
  eguagliano per qualità quelle nazionali, aggravando di varie
  decine di miliardi il saldo negativo della nostra bilancia
  agro-alimentare.  Per converso sono sempre più numerosi gli
  studiosi e gli esperti che ritengono che il nostro paese
  possieda forti potenzialità nel campo della coltivazione di
  dette piante.  Un incremento di tale produzione, a cui mira,
  assieme ad altre finalità, la presente proposta di legge,
  consentirebbe, tra l'altro (come dimostrano alcune
  significative esperienze in atto in Toscana ed in altre
  regioni), il recupero di terre incolte e l'aumento
  dell'occupazione giovanile, e potrebbe altresì consentire
  nell'avvenire un apprezzabile incremento dell'esportazione di
  buone qualità nazionali di piante officinali.
     Inoltre, sia sulla base di ben note passate esperienze
  (vedasi il largo contributo che le sostanze di origine
  vegetale hanno dato e danno alla moderna farmacologia), sia
  per gli orientamenti attuali derivanti, talvolta,
  dall'isterilirsi della ricerca di composti sintetici, un
  impulso alla attività di ricerca fitoterapica determinerebbe
  nuovi stimoli anche alla ricerca farmaceutica.
     La presente proposta di legge, volendo ricercare risposte
  positive alle esigenze sopradette e ad altre ancora, ha lo
  scopo di giungere ad una normativa moderna ed equilibrata che
  disciplini la coltivazione, la raccolta, la trasformazione, il
  commercio e la promozione della produzione e della ricerca nel
  settore delle piante officinali utilizzabili in erboristeria
  e, parzialmente, in farmaceutica.  Costituendo l'erboristeria
  un'attività che incide positivamente o negativamente, anche a
  seconda della correttezza della sua applicazione, sullo stato
  di salute dei cittadini si intende altresì promuovere
  l'educazione igienica e sanitaria particolarmente dei giovani
  attorno a questa materia.
     La presente proposta di legge ha tenuto conto e si è
  avvalsa degli importanti risultati a cui sono pervenuti il
  dibattito e l'elaborazione compiuti dalle associazioni
  professionali degli erboristi e da altre associazioni, da
  esperti e studiosi della materia, da amministratori locali e
  regionali.  I presentatori della proposta si propongono di
  fornire le risposte che sono oggi possibili e di compiere un
  passo avanti essenziale per l'adeguamento e lo sviluppo della
  normativa esistente, in modo da tutelare gli acquirenti e dare
  tranquillità e sicurezza agli operatori erboristici.
     Non è facile individuare le varie cause che hanno concorso
  a determinare la diffusione dell'autoterapia ed il crescente
  ricorso all'uso dei prodotti naturali con il conseguente
  boom  dell'erboristeria.  Molto probabilmente ciò è dovuto
  alla crescente convinzione dei limiti della farmacoterapia nei
  confronti della patologia oggi prevalente, denominata da
  malattie degenerative di origine ambientale e sociale, nonché
  dai danni crescenti alla salute umana derivanti dall'uso
  eccessivo e improprio dei farmaci.  Va inoltre tenuta presente
  la tendenza a riscoprire e a ricercare un più equilibrato
  rapporto con la natura, anche per sfuggire alla spinta
  consumistica e alle suggestioni di campagne pubblicitarie poco
  scrupolose che stanno investendo anche il settore delle piante
  officinali per uso erboristico.
     Questo atteggiamento, accompagnato talvolta da una
  infatuazione acritica verso i prodotti erboristici, parte
  dalla convinzione che la sostanza naturale sia una garanzia di
 
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  salute o, quanto meno, non esponga ai rischi indotti
  dall'assunzione di medicinali.
     A fronte di tale realtà, sembra in certi casi auspicabile
  la sostituzione parziale dei medicamenti sintetici con piante
  officinali, anche per ovviare al consumismo farmaceutico,
  adeguandosi così ad altri paesi europei tra cui la Gran
  Bretagna e la Repubblica federale di Germania.  Ciò anche in
  considerazione del fatto che non sembra dimostrato che un
  principio attivo riprodotto per sintesi svolga lo stesso
  effetto terapeutico del medesimo principio attivo presente in
  medicamenti vegetali.  Attualmente un terzo di tutti i prodotti
  farmaceutici presenti nel mondo deriva da piante, e con i
  miceti ed i batteri si supera il 60 per cento, ma in tale
  derivazione è possibile e necessario andare ben oltre.
     Ci pare comunque opportuno osservare che il fenomeno del
  ritorno alla natura viene più volte utilizzato da varie
  iniziative pubblicitarie che, avvalendosi della buona fede
  dell'erborista, mirano alla ricerca di facili guadagni.  Si
  rende perciò ancora più necessaria un'azione dei poteri
  pubblici per tutelare efficacemente gli interessi dei
  consumatori e la salute dei cittadini.  Al riguardo è bene
  ricordare che il disposto, scarsamente attuato, dell'articolo
  13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla
  disciplina igienica della produzione e della vendita delle
  sostanze alimentari e delle bevande, afferma quanto segue: "è
  vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa
  e in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando
  denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o
  attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati,
  nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede
  o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, la
  sostanza, la qualità e le proprietà nutritive delle sostanze
  alimentari stesse o vantando particolari azioni
  medicamentose".  Tutelare il consumatore vuol dire anche
  informarlo che può incorrere in conseguenze dannose per la
  salute quando egli faccia ricorso ad un uso eccessivo e
  prolungato di piante officinali vendibili in erboristeria.
    Pur essendo noto che i pericoli derivanti dall'uso dei
  prodotti erboristici paiono essere sensibilmente ridotti
  rispetto a quelli provenienti dal consumo di farmaci sintetici
  è comunque necessario - anche perché l'erbortista, per quanto
  esperto, non è un farmacista o un fitoterapista - considerare
  l'autoterapia nei suoi risvolti sanitari ed adeguare le norme
  legislative in modo da sottrarre i consumatori da eventuali
  possibili pericoli, da inganni mercantili e tutelare la loro
  salute.
     All'erboristeria fa ricorso da sempre una fascia non
  secondaria di cittadini traendone, in presenza di lievi
  disfunzioni fisiologiche dell'organismo, a cui sono soggetti
  anche gli individui sani, vari vantaggi e benefìci.
     Del resto che l'erboristeria occupi uno spazio ed eserciti
  un proprio ruolo è testimoniato anche dal fatto che
  l'organizzazione mondiale della sanità ha creato un proprio
  centro di ricerche che sta lavorando alla individuazione delle
  piante officinali utilizzate in erboristeria.  In ogni caso
  l'automedicazione e l'erboristeria sono diventate delle realtà
  consistenti con le quali anche il legislatore è chiamato a
  misurarsi, cercando di disciplinarle in maniera corretta,
  obiettiva e moderna.
     Da quanto esposto finora emerge la necessità di sancire
  mediante norme legislative che le piante officinali e i loro
  derivati e le preparazioni erboristiche utilizzabili e
  vendibili in erboristeria sono quelli non configurabili come
  specialità medicinali, in grado di manifestare, anche a fini
  preventivi, generici effetti benefici e salutari che
  favoriscono funzioni fisiologiche e stimolano fisiologicamente
  organi ed apparati dell'organismo, o che esercitano un effetto
  igienico sul corpo mediante uso cosmetico, e che sono comunque
  inoffensivi; e cioè prodotti suscettibili di impieghi diversi
  da quello terapeutico.  Al tempo stesso si tratta, in buona
  parte, di piante e derivati che sono ormai da tempo largamente
  acquisiti nell'uso comune, sia familiare, per l'alimentazione
  e la correzione organolettica dei cibi, che artigianale ed
  industriale a scopo aromatizzante, cosmetico, liquoristico,
 
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  essenziero, enologico.  Per tali impieghi - non
  specificatamente erboristici - essi non sono oggetto della
  presente proposta di legge e rimangono pertanto regolati da
  altre specifiche vigenti norme.
     L'erboristeria, così concepita e disciplinata, viene ad
  avere un ruolo ed uno spazio propri, senza gli sconfinamenti e
  i conseguenti conflitti, altrimenti inevitabili, con la
  farmaceutica.  I ruoli restano e devono restare ben diversi e
  distinti, anche se può esservi, entro certi ambiti, una
  determinata integrazione.
     Rispetto alla normativa, la presente proposta di legge
  innova fortemente anche per quanto concerne la formulazione
  professionale e le competenze degli operatori del settore
  erboristico.  Ciò accresce la responsabilità ed eleva la
  professionalità degli erboristi rispetto a quanto è sancito
  nella legge 6 gennaio 1931, n. 99.
     L'esperienza, inoltre, dimostra che usi diversi, anche
  benefici e salutari, di prodotti erboristici, che non
  presentano oltre misura un determinato potere tossico ed altri
  rischi, sono possibili ed avvengono quotidianamente e
  liberamente: ed è, ci pare, quanto la proposta di legge tende
  ad assicurare e disciplinare.
     Questa, coerente con le proprie finalità, rivolge una
  particolare attenzione anche agli importanti punti concernenti
  l'incentivazione, tramite le regioni, della coltivazione e
  della ricerca scientifica sulle piante officinali.
  L'incremento della produzione dovrà rispondere anche ad
  esigenze di ordine economico e sociale; mentre lo sviluppo
  della ricerca, sia pubblica sia privata, potrà contribuire ad
  elevare il livello dell'erboristeria e a ridurre o contenere
  l'uso dei farmaci di sintesi chimica.
     Come abbiamo avuto occasione di osservare, una serie di
  problemi connessi all'impiego delle piante officinali per uso
  erboristico presenta implicazioni di ordine igienico e
  sanitario.  Di essi non potrà fare a meno di occuparsi il
  Servizio sanitario nazionale - e, particolarmente, le unità
  sanitarie locali - secondo lo spirito della riforma
  sanitaria.
     L'erboristeria è una realtà che fa parte degli usi e della
  cultura del nostro e di molti altri popoli, e come tale va
  seguita, regolata e controllata.
 
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