| (Oggetto).
1. La presente legge disciplina la coltivazione, la
raccolta, la conservazione, la commercializzazione
all'ingrosso delle piante e delle droghe di qualunque natura e
la vendita al dettaglio delle piante e di loro parti per uso
non terapeutico nonché la formazione professionale degli
operatori del settore erboristico e detta norme per garantire
la sicurezza, la genuinità e la buona qualità dei prodotti
erboristici.
2. Sono prodotti erboristici quelli a base di piante, loro
parti e derivati e i prodotti assimilabili che non contengono
alcuna addizione di principi attivi di sintesi, tali da poter
essere definiti naturali.
3. I prodotti erboristici vengono presentati come utili,
anche a fini preventivi, per il corretto esercizio delle
funzioni fisiologiche dell'organismo umano, animale e vegetale
e non hanno né possono vantare attività terapeutica, in
conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178.
4. I prodotti di cui al comma 2, qualora contengano
principi aventi attività farmacologica, devono contenerli in
misura e in concentrazioni tali da escludere una attività
farmacologica apprezzabile a fini terapeutici.
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