| (Termini tecnici).
1. Per parti di piante officinali si intendono le sezioni
definite secondo la nomenclatura convenzionale della
botanica.
2. Per droga si intende la porzione di piante cui si
riconosce la primarietà di apporto in principio attivo
peculiare.
3. La denominazione di prodotto erboristico di base è
riservata alle sezioni separate o alla droga di una singola
varietà officinale, intere, nei vari tagli o in polvere,
classificate secondo l'uso commerciale.
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