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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1430
DDL0094-0006
Progetto di legge Camera n. 94 - testo presentato - (DDL13-94)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C94. TESTIPDL
...C94.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC94 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (Definizioni).
     1.  Per coltura erboristica si intende la pratica agraria
  di semina, coltivazione e raccolta esercitata su terreni
  riconosciuti idonei e accatastati con procedura definita dal
  Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, il
  cui controllo è demandato agli organi competenti delle regioni
  e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
     2.  Per raccolta erboristica spontanea si intende
  l'attività svolta dall'erborista in possesso dei titoli di cui
  all'articolo 15 o da terzi sotto la sua diretta
  responsabilità.
     3.  L'alienazione del bottino erboristico derivante da
  raccolta spontanea può essere esercitata soltanto
  dall'erborista diplomato, nel rispetto delle disposizioni
  della presente legge.
     4.  Per deposito erboristico si intende il magazzino nel
  quale il coltivatore autorizzato o il raccoglitore di cui al
  comma 2, conservano le piante officinali raccolte e sottoposte
  a prima lavorazione.
 
                               Pag. 8
 
     5.  Per prima lavorazione o fitopreparazione ammessa
  nell'ambito del deposito erboristico, si intendono le
  operazioni di cernita, pulizia, selezione, separazione di
  sezioni anatomiche, essiccazione e imballaggio in confezioni
  che, integre ed etichettate, sono concedibili ai soli
  trasformatori professionali o ai dettaglianti, legittimati a
  vendere al consumatore finale.
     6.  Per laboratorio erboristico si intende l'impresa di
  trasformazione delle piante officinali abilitata
  all'ottenimento di prodotti, preparazioni e specialità
  erboristiche.  La costruzione dei laboratori erboristici è
  sottoposta ai vincoli fissati dalle disposizioni vigenti in
  materia di produzione, di alimenti e bevande, eventualmente
  integrate da disposizioni specifiche che l'autorità sanitaria
  ritenga necessario adottare.
     7.  Per erboristeria si intende l'attività commerciale al
  dettaglio, gestita direttamente da un erborista in possesso
  dei titoli di cui all'articolo 15 o da un laureato in farmacia
  in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.
  In erboristeria sono commercilizzabili i prodotti che figurano
  nella tabella B) di cui al comma 5 dell'articolo 2, che di
  tale attività commerciale costituisce la tabella merceologica.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-94 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0094 TOTPAG=0022 TOTDOC=0025 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=019 PAGFIN=0008 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=009400 00 FASCIDC=13DDL0094 SORTNAV=0009400 000 00000 ZZDDLC94 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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